Mobilità docenti 2023, chi ottiene movimento interprovinciale sarà bloccato per tre anni?

Il docente, che otterrà il trasferimento o passaggio interprovinciale a.s. 2023/24,, sarà soggetto al vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta?

CCNI mobilità

Il contratto sulla mobilità 2022/25, come più volte scritto, è stato annullato dal Tribunale di Roma, per cui sarà riscritto e dovrebbe disciplinare trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Uno dei nodi della trattativa in corso tra Ministero e sindacati è proprio quello relativo ai vincoli nella scuola di titolarità per i docenti neoassunti e non.

Per quanto riguarda i neoassunti, secondo il Ministero la nuova disciplina, introdotta dal DL 36/2022, va applicata già ai neoassunti a.s. 2022/23, mentre per i sindacati quando andrà a regime il nuovo sistema di reclutamento delineato dal predetto DL 36/22.

Inoltre, secondo le sigle sindacali, Uil in particolare, la nuova disciplina ha annullato tutti i vincoli precedentemente previsti (vincolo neoassunti; vincolo per chi è stato soddisfatto su preferenza puntuale o nel comune di titolarità; vincolo per chi è stato trasferito ovvero ha ottenuto il passaggio di ruolo o cattedra interprovinciale). Anche la FLC CGIL, dopo l’ultimo incontro del 14 dicembre 2022, afferma : “Per ciò che riguarda i preesistenti vincoli triennali, la soppressione richiesta da tutte le sigle non è ancora data per certa, ma il tema è passato in secondo piano lasciando intendere un orientamento favorevole e l’esito potrebbe volgere in positivo.”

Pertanto, risponderemo al quesito di partenza sulla base di quanto previsto dall’attuale CCNI 2022/25, confermando o meno la risposta nel momento in cui sarà sottoscritto il nuovo Contratto.

Vincoli CCNI 2022/25

Il succitato contratto prevede i seguenti vincoli:

  1. vincolo triennale docenti neoassunti;
  2. vincolo legato alla preferenze (scuola, comune, distretto) in relazione alla quale si è soddisfatti;
  3. vincolo legato alla provincia.

Vincolo legato alla preferenza

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022/25, secondo quanto disposto dal CCNL 2016/18 [art. 22/4, lettera a1 del CCNL 2016/18], non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio), per il triennio successivo, il docente che ottiene:

  • il trasferimento/passaggio (provinciale/interprovinciale) in una delle preferenze puntuali (scuole) espresse nell’istanza;
  • il trasferimento/passaggio nel comune di titolarità.

Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze, di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, alle condizioni ivi previste e se soddisfatti in un comune o distretto sub-comunale diverso da quello in cui si usufruisce della precedenza. Sono, inoltre, esclusi dal vincolo i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche soddisfatti in una preferenza espressa.

Vincolo legato alla provincia

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25 [secondo quanto disposto dall’articolo 58/2, lettera f), secondo periodo, DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021], non può presentare domanda di mobilità (trasferimento/passaggio), per i tre anni successivi, il docente che ottiene:

  • il trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale su qualsiasi preferenza espressa (ossia in caso di movimento su scuola, comune, distretto o provincia).

Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI 2022/25, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza. Il vincolo non si applica nemmeno ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Desidero produrre domanda di passaggio di cattedra per l’anno scolastico 2023-2024.
Inserirò passaggio dalla A012 (Lettere) alla A011 (Lettere e Latino), nonché alla A013 (Lettere, Latino e Greco). Io sono titolare presso un Istituto Superiore di Trieste dal 2019, quindi, ormai, non ho più alcun vincolo. Ho intenzione di inserire i licei della mia città e, poi, come “paracadute”, anche licei di Gorizia. Se esprimo una denominazione generica, ad esempio “comune di Gorizia”, senza specificare il codice del liceo, ed ottengo il passaggio A011 presso tale comune, rimarrei COMUNQUE VINCOLATO TRE ANNI A GORIZIA oppure potrei chiedere nuovamente un trasferimento verso Trieste già l’anno seguente?

Qualora, il nostra lettore fosse soddisfatto nella preferenza sintetica comune (comune di Gorizia) per l’a.s. 2023/24, sarebbe comunque sottoposto al vincolo triennale, trattandosi di movimento (passaggio di cattedra) interprovinciale, come previsto dal sopra riportato articolo 2, comma 3, del CCNI 2022/25 [secondo quanto disposto dall’articolo 58/2, lettera f), secondo periodo, DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021]. Ciò qualora la predetta disposizione fosse confermata nel nuovo CCNI. Per un risposta definitiva, comunque, non possiamo che attendere la sottoscrizione del Contratto.

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