Mobilità docenti 2023, cosa è previsto per assunti da GPS e straordinario bis. Tutte le info

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Cosa prevede l’OM n. 36/2023 relativamente agli assunti da GPS prima fascia 2021/22 e 2022/23 e da concorso straordinario bis?

Prima di illustrare le disposizioni previste, ricordiamo le date di presentazione delle domande e l’articolazione delle procedure summenzionate.

Domande

Le domande di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra), come prevede l’articolo 2 dell’OM che disciplina la mobilità a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25, si presentano dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.

I docenti, partecipanti alle succitate procedure, sono assunti dapprima a tempo determinato e poi, l’anno successivo, a tempo indeterminato, previo superamento del periodo di prova e della prova:

  • disciplinare (assunti da GPS prima fascia 2021/22 e 2022/23)
  • conclusiva del previsto percorso universitario (assunti da concorso straordinario bis).

Nello specifico, i docenti assunti:

  1. nel 2021/22 da GPS prima fascia sostegno e posto comune, sono stati immessi in ruolo nel 2022/23 (con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio), eccetto coloro i quali hanno differito ovvero non hanno superato l’anno di prova (anno di prova che stanno ripetendo nel corrente anno scolastico, con conseguente assunzione in ruolo dal 2023/24);
  2. nel 2022/23 da GPS prima fascia sostegno, saranno immessi in ruolo nel 2023/24 (con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ovvero dalla data di inizio del servizio);
  3. nel 2022/23 da concorso straordinario bis, saranno immessi in ruolo nel 2023/24 (con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2023).

I succitati docenti non possono partecipare alle operazioni di mobilità, in quanto ancora assunti a tempo determinato (vedi punti 2 e 3 sopra riportati), eccetto quelli di cui al punto 1 sopra riportato, che hanno concluso il percorso al termine dello scorso anno scolastico e che sono stati conseguentemente assunti nel 2022/23 con decorrenza giuridica 1° settembre 2021.

Accontamento posti e contrazione organico

Accantonamento posti

L’OM 36/2023, relativamente ai suddetti docenti, per i quali l’immissione in ruolo è prevista per l’a.s. successivo a quello di assunzione a tempo determinato ovvero per coloro i quali (assunti nel 2021/22 da GPS prima fascia posto comune e sostegno) hanno differito l’anno di prova con conseguente rinvio dell’assunzione in ruolo, prevede che i relativi posti sia accantonati e quindi indisponibili per le operazioni di mobilità.

Nello specifico, saranno accantonati i posti per le seguenti categorie di docenti:

  • per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto da GPS prima fascia a.s. 2021/22, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2021/22 o avendolo differito, lo sta ripetendo nel 2022/23;
  • per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nel 2022/23 il personale docente assunto da GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23;
  • per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2022/23;
  • per l’a.s. 2023/24, a livello provinciale, le cattedre destinate ma non conferite nel 2022/23 ai docenti da assumersi da concorso straordinario bis.

Contrazione organico

Il  CCNI 2022/25 prevede che i posti occupati ovvero destinati alle categorie di docenti sopra elencate possano perdersi, a causa di un’eventuale contrazione di organico. Conseguentemente, come scritto sopra, l’accantonamento è previsto sia a livello di singola scuola che a livello provinciale (laddove vi sia una contrazione di organico. Precisiamo che il CCNI non prevede nulla per gli assunti da GPS sostegno I fascia 2022/23, in quanto stipulato prima, tuttavia quanto scritto per gli assunti da GPS I fascia posto comune e sostegno a.s. 2021/22 dovrebbe valere anche per gli assunti da GPS I fascia sostegno a.s. 2022/23).

Il CCNI, inoltre, dispone che, in caso di contrazione di organico nella scuola di servizio, ai docenti assunti a tempo determinato nel corrente anno scolastico (da GPS e concorso straordinario bis) e che stanno svolgendo il periodo di prova, la titolarità su scuola sia attribuita su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento. Tale attribuzione di titolarità avverrà al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

Vincolo triennale neoassunti

In cosa consiste

L’OM n. 36/2023, recependo quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/17 (come modificato dal DL 36/22, convertito in legge n. 79/2022) e dall’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94 (come modificato da DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022), ha previsto il nuovo vincolo di permanenza nella scuola di assunzione per i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione, a decorrere dall’a.s. 2022/23. 

Nello specifico, la nuova disposizione prevede quanto di seguito riportato:

  • i docenti neoassunti, a decorrere dall’a.s. 2022/23, sono tenuti a restare nella scuola di assunzione (quella in cui svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per almeno tre anni (compreso l’anno di prova). Tale vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero e al personale docente con grave disabilità ovvero che assiste soggetti con grave disabilità, a condizione che il riconoscimento dei predetti benefici sia successivo al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al relativo concorso;
  • durante gli anni di permanenza nella scuola di titolarità (leggiamo nel novellato art. 13/5 del D.lgs. 59/17),  i docenti interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’art. 36 del CCNI 2007, a condizione che siano stati confermati in ruolo (quindi le predette domande e l’accettazione delle predette supplenze, può avvenire almeno l’a.s. successivo a quello di assunzione). Pertanto, nell’anno scolastico in cui il periodo di prova è svolto o differito, i predetti docenti non possono né presentare le citate domande né accettare i citati incarichi di supplenza;
  • durante gli anni di permanenza triennale, i docenti interessati non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale, nonché domanda di trasferimento e passaggio provinciale e interprovinciale (anche dopo la conferma in ruolo).

La succitata OM, pur prevedendo il vincolo triennale, contempla la possibilità che i neoassunti presentino domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24 con “riserva”. L’istanza sarà convalidata nel solo caso in cui dall’interlocuzione tra Ministero e Commissione europea discenda un provvedimento interpretativo del summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, favorevole ai docenti in questione.

A chi si applica

Il vincolo sopra descritto (oltre ai docenti assunti direttamente in ruolo dalle procedura ordinarie: GaE e GM) si applica anche ai docenti summenzionati, assunti da GPS (2022/23) e da concorso straordinario bis, a decorrere dall’anno scolastico di assunzione in ruolo.

A chi non si applica

Il vincolo triennale non si applica ai docenti assunti a tempo determinato nel 2021/22 da GPS prima fascia, i quali hanno già superato l’anno di prova e sono stati assunti e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021. Così leggiamo nell’art. 1/5 dell’OM: 

I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di
cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (scarica PDF). Date domanda, vincoli, passaggi di ruolo, sostegno

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