Mobilità docenti 2023, cosa si intende per prima preferenza in caso di precedenza

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Nelle domande di trasferimento gli aspiranti, che ne sono in possesso, devono indicare l’eventuale precedenza di cui beneficiano e, conseguentemente, inserire come prima preferenza quella prevista dal CCNI. Cosa si intende per prima preferenza.

Domande

Le domande volontarie di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

Preferenze

Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità (trasferimento e passaggio) sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:

a) istituzione scolastica (preferenza puntuale);
b) distretto (preferenza sintetica);
c) comune (preferenza sintetica);
d) provincia (preferenza sintetica).

E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite è quello per cui le preferenze, in ciascuna domanda presentata, possono essere al massimo quindici.

Sottolineiamo che, in caso di preferenza sintetica:

– l’aspirante può essere assegnato (in caso sia soddisfatto nel movimento) in una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia. Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con cattedra/posto disponibile (all’interno del distretto, comune o provincia), secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche;

– possono essere espresse (a seconda del grado di istruzione) le seguenti disponibilità (ad ottenere il movimento):

  • istruzione degli adulti (che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti);
  • sezioni carcerarie ove esprimibili;
  • sezioni ospedaliere;
  • licei europei.

Precedenze e prima preferenza

Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi derivanti dall’anzianità di servizio, dai titoli generali e dalle esigenze di famiglia (queste ultime per i soli trasferimenti), attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25.

I docenti, che fruiscono di una delle precedenze sotto elencate (di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25), al fine di fruire del relativo beneficio, sono obbligati ad esprimere nelle domande di trasferimento come prima preferenza quella indicata dal CCNI per ciascuna di esse (precedenze):

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati): questa è l’unica precedenza per la quale non vi è alcun vincolo riguardo alla prima preferenza da esprimere. Agli aspiranti, che ne sono in possesso, viene riconosciuta una precedenza assoluta indipendentemente dal comune/provincia di provenienza;
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità: per fruire di tale precedenza, gli interessati devono esprimere come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola;
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative: per fruire della precedenza, gli interessati devono esprimere come prima preferenza il comune di residenza o di cura degli stessi ovvero il distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune;
  4. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale: per fruire di tale precedenza, gli interessati devono esprimere come prima preferenza il comune in cui è domiciliato il soggetto assistito o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento ovvero per il distretto scolastico del domicilio per i comuni suddivisi in più distretti è obbligatoria.
  5. V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità: per fruire di tale precedenza, gli interessati devono esprimere come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola. In caso non possano essere soddisfatti per la scuola di ex-titolarità (precedenza di cui al punto II), la precedenza opera per le altre scuole del comune di precedente titolarità;
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata: per fruire della precedenza, gli interessati devono esprimere come prima preferenza il comune ovvero il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, in cui stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. L’indicazione del comune ovvero del distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria, fermo restando che prima possano essere espresse una o più scuole ubicate nel predetto comune/distretto; 
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali: per fruire di tale precedenza, gli interessati devono esprimere come prima preferenza il comune ovvero il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, in cui si esercita il mandato. L’indicazione del comune ovvero del distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria, fermo restando che prima possano essere espresse una o più scuole ubicate nel predetto comune/distretto; 
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017: per fruire di tale precedenza, gli interessati devono esprimere come prima preferenza una relativa alla provincia in cui è stata svolta l’attività sindacale. 

Evidenziamo che:

  • laddove nel comune, in cui si fruisce della precedenza, non via siano preferenze esprimibili, va indicato il comune viciniore;
  • coloro i quali fruiscono di una delle precedenze sopra indicate vengono soddisfatti nel movimento prima dei colleghi che ne sono privi ovvero che beneficiano di una precedenza che segue quella posseduta dall’interessato.

Nell’OM n. 36/2023 si chiarisce che cosa di intende con prima preferenza nel caso delle precedenze. Così, leggiamo nell’articolo 9/12 della predetta OM:

In merito alle precedenze si richiama quanto definito dall’articolo 13, comma 1 del CCNI 2022. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.

Dunque, quando si parla di prima preferenza, si intende la prima relativa alla provincia in cui si esercita la precedenza. Perciò, è possibile prima esprimere preferenze riguardanti altre province e poi quelle relative alla provincia di precedenza. Così, ad esempio, i docenti, che fruiscono della precedenza di cui al punto II sopra riportato, devono esprimere come prima preferenza la scuola da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari; gli stessi docenti, prima della predetta scuola, possono esprimere anche preferenze interprovinciali. L’importante è che la prima preferenza, relativa alla provincia in cui si esercita la preferenza, sia la scuola/comune di precedente titolarità. Tali docenti, qualora soddisfatti nel trasferimento interprovinciale, non potranno usufruire della precedenza in quesitone, in quanto soddisfatti nel movimento interprovinciale.

Riportiamo un esempio di un docente trasferito (nell’ottennio) a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda dalla scuola X della provincia di Milano; tale docente, se intende partecipare al movimento interprovinciale e non perdere la precedenza, qualora non possa essere soddisfatto nel predetto movimento tra province diverse, può impostare le preferenze nel modo seguente:

  1. preferenza interprovinciale
  2. preferenza interprovinciale
  3. preferenza interprovinciale
  4. preferenza interprovinciale
  5. preferenza interprovinciale
  6. preferenza interprovinciale
  7. preferenza interprovinciale
  8. scuola X prov. Milano (scuola da cui è stato trasferito a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda)
  9. comune di Milano
  10. scuola prov. Milano
  11. scuola prov. Milano
  12. scuola prov. Milano
  13. scuola prov. Milano
  14. scuola prov. Milano
  15. scuola prov. Milano

Qualora il docente  sia soddisfatto nel movimento interprovinciale, non si scorreranno le precedenze provinciali. Viceversa, ossia nel caso in cui non sia soddisfatto nel movimento interprovinciale, usufruirà della precedenza per rientrare nella scuola/comune di ex-titolarità, fermo restando che la scuola e il comune di precedente titolarità preceda nell’ordine tutte le altre preferenze provinciali.

Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]

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