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Le esigenze di famiglia si valutano nella sola mobilità territoriale, ossia nei trasferimenti, eccetto un solo caso. Vediamo quale.
Domande
Le domande di mobilità volontaria, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, si possono presentare nel periodo compreso tra il 6 e il 21 marzo 2023. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.
Le domande si presentano telematicamente tramite Istanze Online.
Fasi mobilità e punteggio
Fasi
Le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi) si svolgono in tre distinte fasi:
- I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Punteggi
In ciascuna delle sopra riportate fasi, i docenti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi derivanti dall’anzianità di servizio, dai titoli generali e dalle esigenze di famiglia. I punteggi sono attribuiti:
- per i trasferimenti, in base alla Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25. Tale tabella è utilizzata anche per la graduatoria interna di istituto, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio;
- per i passaggi, in base alla Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25.
Le esigenze di famiglia non sono valutate nella mobilità professionale, ossia nei passaggi di ruolo e/o cattedra, mentre lo sono nei trasferimenti.
Come leggiamo nella sezione A2 della Tabella A (relativa ai trasferimenti), sono attribuiti:
- A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6
- B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni Punti 4
- C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3
- D) per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto Punti 6
Eccezione
Vi è una sola eccezione a quanto detto sopra, in quanto le esigenze di famiglia non sono valutate nella prima fase della mobilità, ossia nell’ambito dei trasferimenti all’interno del comune di titolarità, come leggiamo nel punto 2 del paragrafo “Effettuazione della prima fase” dell’Allegato 1 al CCNI 2022/25, allegato denominato “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo“:
2. Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto…
Dunque, sono valutati i soli elementi della sezione A1 (relativa all’anzianità di servizio) e della sezione A3 (relativa ai titoli generali), mentre non è citata la sezione A2, relativa alle esigenze di famiglia. Queste ultime, pertanto, nei trasferimenti nell’ambito del comune di titolarità, non sono valutate.
Le esigenze di famiglia non sono valutate nemmeno al personale titolare in altro comune, trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto, che chiede il rientro nella scuola o comune di precedente titolarità, limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di ex-titolarità. Per tale personale, conseguentemente, le esigenze di famiglia sono valutate solo per le preferenze che non riguardano la scuola di precedente titolarità.
La consulenza
È possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
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