Mobilità docenti 2023, precedenza non vedenti ed emodializzati: a chi spetta, documentazione e come si compila la domanda

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La presentazione delle domande di mobilità avviene telematicamente tramite istanze online. Compilazione sezione precedenze: “Disabilità e gravi motivi di salute”.

Domande, punteggi e precedenze

Domande e punteggi

Le domande volontarie di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglia (queste ultime per i soli trasferimenti), punteggi attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25.

Precisiamo che:

le precedenze (indicate nell’art. 13/1 del CCNI 2022/25) si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi (precedenza di cui ci occuperemo in questo articolo);

– le precedenze si applicano in ciascuna delle fasi della mobilità;

coloro i quali fruiscono di una delle precedenze sotto elencate vengono soddisfatti nel movimento prima dei colleghi senza precedenza, a prescindere dal punteggio;

– le precedenze sono, nell’ordine, le seguenti:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Vediamo come va indicata nella domanda online la precedenza di cui al punto I sopra riportato, a chi spetta, in quale fase della mobilità si applica e come va documentata.

Sezioni domanda

Ai fini della compilazione della sezione “Precedenze“, l’interessato deve raggiungere la schermata della domanda con le relative sezioni (qui il percorso):

  1. Anzianità di servizio
  2. Esigenze di famiglia
  3. Titoli generali
  4. Precedenze
  5. Posto di lingua (per la sola scuola primaria)
  6. Scelta tipo di posto
  7. Requisiti (per la scuola primaria e secondaria)
  8. Preferenze
  9. Indicazioni allegati

Sezione precedenze: “Disabilità e gravi motivi di salute”

Raggiunta la suddetta schermata, cliccare su “Precedenze” per visualizzare la sezione. Evidenziamo che la precedenza per “Disabilità e gravi motivi di salute”, pur essendo la prima nella sequenza indicata nel CCNI, nel modulo domanda si colloca nella seconda (non vedenti) e terza (emodializzati) casella della sezione, fermo restando l’ordine indicato nel contratto (riportiamo di seguito le sole caselle di interesse):

Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/91 N.120): in questa casella (la prima delle due riportate nell’immagine) si deve indicare con un “SI” ovvero con un “NO”, se si usufruisce o meno di tale precedenza.

Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82): in questa casella (la seconda delle due riportate nell’immagine) si deve indicare con un “SI” ovvero con un “NO”, se si usufruisce o meno di tale precedenza.

La precedenza di cui sopra spetta, nell’ordine indicato (prima non vedenti e poi emodializzati):

  1. ai docenti non vendenti, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 120/91
  2. ai docenti emodializzati, ai sensi dell’art. 61 della legge n. 270/82

Fase in cui opera

Premettiamo che la mobilità si articola nelle seguenti fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

La precedenza in esame, come detto sopra, è l’unica che si applica anche nei passaggi di ruolo/cattedra (tutte le altre, invece, si applicano ai soli trasferimenti). Al personale interessato, si precisa nel CCNI,  spetta una precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza. Ciò vuol dire che i docenti in questione, a prescindere dalla provincia/comune da cui provengono, sono i primi a muoversi in ciascuno dei movimenti previsti, ossia nei trasferimenti (indifferentemente provinciali e interprovinciali) e nei passaggi.

Come documentare la precedenza

La precedenza in esame va documentata allegando all’istanza le certificazioni mediche attestanti le condizioni che danno titolo alla medesima. Qui tutte le info su come caricare gli allegati e poi associarli alla domanda.

Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento

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