Mobilità docenti 2023, titoli generali: punteggio e compilazione domanda. Guida per immagini

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Quali titoli generali sono valutabili nella domande di mobilità? Quanti punti spettano per ciascuno di essi? Come si inseriscono nella domanda online? Guida per immagini.

Domande

Le domande di mobilità volontaria, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, si possono presentare nel periodo compreso tra il 6 e 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie (queste ultime per i soli trasferimenti), punteggi attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25.

Quanto ai titoli generali, di cui ci occuperemo in questo articolo, precisiamo che:

  • i predetti sono valutati sia nei trasferimenti che nei passaggi di ruolo/cattedra, presentando delle differenze, riguardo al punteggio attribuito, solo per alcuni titoli (possesso di laurea e dottorato di ricerca);
  • per la sola scuola primaria, è prevista l’attribuzione di punteggio (e quindi nella domanda ci sarà la specifica voce) per la frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica;
  • nei soli passaggi viene valutato più di un concorso (e non solo uno come nei trasferimenti);
  • nei soli passaggi è prevista l’attribuzione di punteggio per il possesso di crediti professionali (ossia per ogni anno di servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio); si precisa che l’anno si matura con un servizio di almeno 180 giorni.

Sezioni domanda

Ai fini della compilazione della sezione “Titoli generali”, l’interessato deve raggiungere la schermata della domanda con le relative sezioni (qui il percorso):

  1. Anzianità di servizio
  2. Esigenze di famiglia
  3. Titoli generali
  4. Precedenze
  5. Posto di lingua (per la sola scuola primaria)
  6. Scelta tipo di posto
  7. Requisiti (per la scuola primaria e secondaria)
  8. Preferenze
  9. Indicazioni allegati

Raggiunta la suddetta schermata, cliccare su “Titoli generali” per visualizzare la sezione (l’immagine seguente riguarda la domanda di trasferimento per la scuola primaria, che presenta una voce in più rispetto alle altre istanze, in quanto in essa è valutata la frequenza del corso di aggiornamento- formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero. Nelle domande relative agli altri gradi la predetta voce non sarà presente; precisiamo, inoltre, che sarà presente nelle sole domande domande di passaggio la voce “crediti professionali”, non presente nell’immagine che segue):

Vediamo cosa indicare in ciascuna delle sopra riportate caselle.

Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza: in tale casella va indicato con un “SI” oppure un “NO” il possesso o meno dell’idoneità conseguita in un concorso ordinario per esami e titoli; il concorso deve essere stato superato per l’accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari o superiore. Al docente in possesso di quanto predetto spettano 12 punti. Approfondisci valutazione concorso

Come detto sopra, mentre nelle domande di trasferimento si valuta un solo concorso (con le caratteristiche sopra indicate), nei passaggi di ruolo/cattedra è possibile valutarne più di uno. Un solo concorso viene valutato 12 punti, mentre per ogni ulteriore concorso (diverso da quello indicato in precedenza) vengono attribuiti punti 6 (le caratteristiche del concorso, ai fini della valutazione, sono le medesime di quelle sopra indicate).

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi postlaurea: qui va indicato il numero di diplomi di specializzazione post laurea (non si valuta il diploma di specializzazione sul sostegno e l’abilitazione conseguita tramite la SSIS), previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82 ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere oppure da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari. Per ogni diploma sono attribuiti punti 5 (si valuta un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso).

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo: qui va indicato il numero di diplomi universitari (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Per ogni diploma universitario sono attribuiti punti 3.

Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno: in tale casella va indicato il numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno, di cui si è in possesso. Per ogni corso/master sono attribuiti punti 1 [si precisa che: i corsi tenuti dall’anno accademico 2005/06 sono valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale; si valuta un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici].

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo: qui va indicato il numero di diplomi di laurea di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di lauree magistrali (specialistiche) ovvero di diplomi accademici di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n.228/2012), conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Per ogni titolo spettano punti 5 nei trasferimenti, punti 6 nei passaggi di ruolo e/o di cattedra.

Conseguimento del dottorato di ricerca: qui va indicato il possesso o meno del dottorato di ricerca, inserendo un “SI” oppure un “NO”. Per il possesso del predetto titolo, spettano punti 5 nei  trasferimenti, punti 6 nei passaggi di ruolo e/o di cattedra.

Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (per i soli docenti di scuola primaria): qui va indicato se è stato o meno frequentato il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università. Sono attribuiti, per il conseguimento del relativo titolo linguistico, punti 1; precisiamo che il predetto punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo.

Numero di partecipazioni agli esami di stato: qui va indicato il numero di di partecipazioni agli esami di Stato di secondo grado, in qualità di Presidente, componente interno (compresi i docenti di sostegno) e componente esterno, sino all’anno scolastico 2000/2001. Per ogni partecipazione sono attribuiti punti 1.

Crediti professionali (per i soli passaggi di ruolo/cattedra): qui va indicato il numero di anni prestati in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio. Per ogni anno sono attribuiti punti 3.

Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera con certificazione di Livello C1 del QCER oppure senza certificazione di Livello C1 del QCER: in tale casella, che si suddivide in due voci, va indicato se si è in possesso della certificazione di Livello C1 del QCER (voce1), in seguito alla frequenza e superamento del predetto corso, oppure se è stato superato il corso ma non si è in possesso della predetta certificazione di Livello C1 del QCER (voce 2). A chi è in possesso della certificazione spettano punti 1, punti 0,50 a chi non è in possesso.

Precisiamo infine che, nell’ambito dei trasferimenti (ma non nei passaggi), c’è un limite all’attribuzione del punteggio per alcuni dei titoli sopra riportati. Nello specifico, nei trasferimenti, sono valutati sino ad un massimo di 10 punti i seguenti titoli (anche cumulabili tra di loro): diploma di specializzazione; diploma universitario; corsi di perfezionamento; diploma di laurea; dottorato di ricerca; frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero (per la sola scuola primaria); Certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; Attestazione di partecipazione al Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento

La consulenza 

È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

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