Mobilità docenti, vincolo triennale per trasferimento su scuola non si applica ai beneficiari di precedenza. Condizioni

Il docente trasferito su preferenza puntuale è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta. Quando non si applica il vincolo.

Vincoli mobilità

Ricordiamo che nel CCNI 2022/25 sono previsti due vincoli discendenti: uno dal tipo di preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, l’altro dalla provincia in cui si è soddisfatti. Ecco quali:

  1. vincolo triennale per i docenti soddisfatti nel movimento (trasferimento o passaggio) su una delle scuole (preferenze puntuali) indicate nella domanda (a prescindere se trattasi di movimento provinciale o interprovinciale) oppure nel comune di titolarità, tramite l’espressione del codice di distretto sub comunale;
  2. vincolo triennale per i docenti che ottengono un trasferimento/passaggio interprovinciale, a prescindere dalle preferenze in relazioni alle quali sono soddisfatti nel movimento.

Focalizziamo la nostra attenzione sul vincolo di cui al punto 1.

Vincolo preferenza puntuale

Così leggiamo nell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25:

2. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e
viceversa, nonché per la mobilità professionale…

Dunque, i docenti, che vengono trasferiti oppure ottengono un passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate nell’istanza (quindi su preferenza puntuale) ovvero che ottengono il movimento nel comune di titolarità, non possono presentare domanda di mobilità per i successi tre anni scolastici.

Vi sono delle eccezioni? Sì, come leggiamo sempre nel citato art. 2/2 del CCNI 2022/25:

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Il vincolo, dunque, non si applica ai docenti:

  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse);
  • beneficiari di una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2022/25, nel solo caso in cui siano stati trasferiti in un comune o distretto sub-comunale diverso da quello in cui si applica la precedenza.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto di seguito riportato:

Quest’anno ho ottenuto il trasferimento su domanda volontaria in una scuola da me espressa (ma ne sono già pentito e ciò introduce il mio secondo quesito) con preferenza puntuale avvalendomi della precedenza di cui all’art.13 del CCNI 22/25 (assistenza al genitore con 104). In considerazione di questa precedenza, volevo chiedere se nel mio caso rientro nel vincolo triennale oppure no. Ho ricevuto pareri contrari da diversi sindacalisti.

Come detto sopra, chi ottiene un trasferimento in una delle scuole indicate nella domanda è soggetto al vincolo triennale, tuttavia lo stesso non si applica ai beneficiari di precedenza, a condizione di essere stati trasferiti in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza stessa. Esempio:

  • precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità; genitore residente nel comune X; trasferimento nel comune X; si applica il vincolo triennale;
  • precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità; genitore residente nel comune X; trasferimento nel comune Y; non si applica il vincolo triennale.

In definitiva, se il nostro lettore è stato trasferito nel comune in cui esercita la precedenza (ossia il comune di assistenza, in cui è domiciliato il genitore), sarà sottoposto al vincolo, viceversa no. Qualora sottoposto al vincolo, lo stesso potrà presentare domanda di mobilità nel corso dell’a.s. 2025/26 per l’a.s. 2026/27.

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