Mobilità interprovinciale e vincolo triennale: si applica a decorrere da anno scolastico 2022-23

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Il vincolo triennale in seguito alla mobilità interprovinciale è stabilito nel CCNI 2022 e ha decorrenze dal corrente anno scolastico 2022/23

Una lettrice ci scrive:

Nel corrente anno scolastico ho ottenuto il trasferimento interprovinciale su scelta sintetica (comune di residenza) perché perdente posto nella scuola di titolarità che si trovava nella stessa provincia ma in comune diverso. Sono vincolata comunque per tre anni? Oppure posso produrre domanda di trasferimento? Quest’anno esco dal vincolo quinquennale del sostegno e volevo fare il passaggio sulla comune ed eventualmente cambiare anche scuola posso produrre domanda? Oppure sono bloccata sul sostegno per altri due anni?

I docenti che nel corrente anno scolastico sono stati soddisfatti nella richiesta di mobilità interproviciale sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità ottenuta.
Tale vincolo è confermato anche per la prossima mobilità

Cosa stabilisce il CCNI 2022

Il CCNI valido per il corrente anno scolastico 2022/23 ha introdotto una novità, contestata dai docenti, riguardante il vincolo triennale in seguito alla mobilità interprovinciale.

Tale vincolo si applica sia con preferenza analitica che con preferenza sintetica, come chiarisce esplicitamente l’art.2 comma 3:

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023 […]”

Vincolo ribadito e confermato nell’O.M. sulla mobilità 2023/24

Il vincolo triennale in seguito alla mobilità interprovinciale viene confermato anche nella recente Ordinanza Ministeriale n.36 del 1/03/2023 relativa alla mobilità 2023/24, dove, nell’art.1 comma 7, si ribadisce quanto indicato nel succitato art.2 comma 3 del CCNI 2022

In quali casi non si applica il vincolo

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta

Conclusioni

La nostra lettrice, è quindi, sottoposta al vincolo di permanenze triennale nella scuola ottenuta in seguito al trasferimento interprovinciale, anche se è stato ottenuta con preferenza sintetica nel comune.

Il vincolo si applica per qualsiasi movimento, per cui non sarà possibile per la docente, chiedere trasferimento da sostegno a posto comune e pur avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno dovrà rimanere su questa tipologia di posto per altri due anni a causa del nuovo vincolo triennale sulla scuola di titolarità, ottenuta nel corrente anno scolastico in seguito al trasferimento interprovinciale, al quale è sottoposta

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