Mobilità neoassunti 2023/24: cosa si può fare e cosa no. Vincoli e deroghe

I docenti neoassunti sono vincolati nella scuola di assunzione per tre anni scolastici: cosa si può fare e cosa no durante il “blocco”. Novità Ipotesi CCNL 29/21.

Quesito

Così chiede una lettrice:

Sono una docente specializzata sul sostegno in anno di formazione e prova presso un istituto superiore di Olbia. Vorrei ottenere il trasferimento a Sassari, non ho chiaro se posso comunque fare la domanda per la mobilità. Se invece potessi fare solo la richiesta dell’assegnazione provvisoria, e questa venisse accettata, l’anno in assegnazione provvisoria concorrerebbe comunque al calcolo dei tre anni obbligatori prima di poter chiedere la mobilità, o sono obbligata a svolgere i tre anni nella mia sede d’assegnazione del ruolo?

Sebbene non lo specifichi, la nostra lettrice dovrebbe essere una neoassunta a.s. 2023/24, come testimonia il fatto che sta svolgendo l’anno di prova e la stessa (lettrice) non specifica nulla in merito ad un eventuale rinvio negli anni precedenti. Detto ciò, ai sensi dell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e del D.lgs. 59/2017, come tutti i neoassunti dal 2023/24, la lettrice è tenuta a rimanere nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, a meno che non rientri in una delle previste deroghe (ossia sia soprannumeraria ovvero si trovi in situazione di grave disabilità oppure assista un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso). Precisiamo che, durante i tre anni di vincolo, è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella sola provincia di titolarità (dunque la lettrice può presentare domanda di assegnazione), nonché accettare incarichi a tempo determinato per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. La facoltà di accettare supplenze (al 30/06 e al 31/08) è esercitabile soltanto dopo aver superato l’anno di prova (DM 138/2023, art. 3/3).

Le disposizioni sopra citate, come detto, sono quelle di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’articolo 13/5 del D.lgs. 297/94, disposizioni che saranno in un certo senso ammorbidite da quanto previsto dall’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 19/21 (di cui si attende la sottoscrizione definitiva, affinché le disposizioni in essa contenute diventino vigenti), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.

In definitiva, per l’a.s. 2024/25, la nostra lettrice:

  • può presentare, ricorrendone i motivi, assegnazione provvisoria nella sola provincia di titolarità (ciò che le interessa, stando al quesito);
  • può accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 per altra tipologia di posto o classe di concorso (altri rispetto a quello di titolarità) per le quali abbia titolo e per cui sia inserita in GPS, fermo restando il superamento dell’anno di prova nel corrente anno scolastico;
  • può presentare domanda di trasferimento se è soprannumeraria oppure se è affetta da grave disabilità ovvero assista un soggetto con grave disabilità;
  • potrebbe presentare domanda di trasferimento se rientra in una delle deroghe previste dall’Ipotesi di CNL 2019/21 (usiamo il condizionale perché le disposizioni dell’Ipotesi di CCNL dovranno essere declinate nel CCNI sulla mobilità territoriale/professionale e ad oggi non si sa se le disposizioni in esame riguardino la sola mobilità annuale e non anche i trasferimenti e i passaggi; certo, non essendo specificato, dovrebbero valere sia per le assegnazioni provvisorie/utilizzazioni che per i trasferimenti/passaggi, tuttavia attendiamo per dare una riposta certa);
  • potrebbe presentare (sebbene non le interessi, stando sempre al quesito) domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale se rientra in una delle deroghe previste dall’Ipotesi di CNL 2019/21 (usiamo il condizionale perché le disposizioni dell’Ipotesi di CCNL dovranno essere declinate nel CCNI sulla mobilità annuale);
  • se dovesse presentare domanda e ottenere l’assegnazione provvisoria, l’anno scolastico sarà computato nel triennio, in quanto nella disposizione sopra citata non si parla di effettivo servizio e la stessa (disposizione) permette di ottenere l’assegnazione provvisoria provinciale (come potrebbe succedere alla lettrice) e non specifica nulla in merito al fatto che l’anno non rientri nel calcolo dei tre anni.

Vincolo neoassunti

Come detto sopra, il vincolo per i neoassunti è previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dall’articolo 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2022), rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017.

In base alla summenzionata normativa, a partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, a condizione di aver superato l’anno di prova  (DM 138/2023, art. 3/3).

Cancellazione graduatorie

Il summenzionato art. 13/5, oltre a prevedere il vincolo triennale, prevede la cancellazione dalle graduatorie di inclusione dei neoassunti in ruolo, dopo il superamento dell’anno di prova. Nello specifico, il docente che supera l’anno di prova è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito.

Evidenziamo che, stando alla lettera della disposizione in esame, conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie, sembrano dover avvenire contestualmente. Il dubbio riguarda il fatto se la cancellazione debba avvenire all’inizio dell’a.s. di conferma in ruolo ovvero durante il corso dello stesso. Tale aspetto andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di evitare “comportamenti” diversi da parte dei vari Uffici scolastici territoriali e quindi uniformare la tempistica di cancellazione dalla citate graduatorie, cosa che, in relazione alla pregressa normativa, non si è verificata, nonostante le indicazioni fornite dal Ministero con un’apposita nota ( nota del 26/05/2022), che prevedeva tempi “più” distesi e la cancellazione nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo.

N.B. Per la conferma delle disposizioni è necessario attendere il relativo CNNI per le domande di mobilità 2024/25.

Le risposte ai quesiti

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