Mobilità territoriale e mobilità professionale: quali differenze?

La mobilità territoriale e la mobilità professionale comprendono movimenti diversi che possono essere chiesti in presenza di specifici requisiti. Vediamo le differenze

Un lettore ci scrive:

Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado. Desidero sapere se nella terza fase della mobilità il trasferimento da una provincia ad un’altra con contestuale passaggio da posto di sostegno a posto comune viene considerato mobilità professionale o mobilità territoriale.

La mobilità del personale docente comprende movimenti diversi che rientrano nelle seguenti due tipologie:
1- mobilità territoriale
2- mobilità professionale

Rientrano nella mobilità territoriale tutti i trasferimenti con i quali i docenti chiedono un’altra scuola, dello stesso grado di istruzione di titolarità, per l’insegnamento della classe di concorso di titolarità.

La mobilità territoriale può essere provinciale o interprovinciale. Sarà provinciale se riguarda comuni ubicati nella provincia di titolarità. Sarà interprovinciale se riguarda comuni ubicati in una provincia diversa da quella di titolarità

In base a quanto disposto nell’art.6 comma 2 del CCNI., la mobilità territoriale rientra nella I fase dei movimenti se si tratta di trasferimenti all’interno del comune di titolarità, oppure nella II fase se si tratta di trasferimenti tra comuni della stessa provincia, o, infine, nella III fase se si tratta di trasferimenti in una provincia diversa da quella di titolarità

Rientrano nella mobilità territoriale anche i trasferimenti su altra tipologia di posto, cioè da
sostegno a posto comune e viceversa

Mobilità professionale

La mobilità professionale riguarda due diversi movimenti: i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.

Il passaggio di cattedra è il movimento con il quale si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, nello stesso grado di istruzione

Il passaggio di ruolo è il movimento con il quale si chiede un grado di sitruzione diverso da quello di titolarità.

In base a quanto disposto nell’art.6 comma 2 del CCNI., la mobilità professionale, che può essere sia provinciale che interprovincale, rientra nella III fase dei movimenti insieme ai trasferimenti interprovinciali

Conclusioni

Il movimento di cui parla il nostro lettore rientra nella III fase della mobilità ed essendo un movimento su altra tipologia di posto nel grado di titolarità, si tratta di un trasferimento interprovinciale.

Questo movimento rientra, quindi, nella mobilità territoriale e non nella mobilità professionale

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