Mobilità, vincolo triennale: se l’assunzione è avvenuta nella stessa scuola in cui lo scorso anno si era supplenti, l’anno vale?

L’anno di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo si computa ai fini del superamento del vincolo triennale previsto per i docenti neoassunti? Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti in merito giunti in redazione.

Vincolo neoassunti

L’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, come novellato dall’articolo 58, comma 2-lettera f), del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, prevede quanto segue:

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I docenti assunti, a decorrere dall’a.s. 2020/21, dunque, possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio), di utilizzazione ovvero assegnazione provvisoria nonché accettare incarichi di supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, soltanto dopo aver svolto tre anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità. 

Stando al tenore letterale della norma, il docente può “muoversi” dalla scuola di titolarità soltanto se ha svolto effettivamente il servizio per tre anni scolastici, pertanto l’anno di retrodatazione giuridica non dovrebbe essere computato nel calcolo del triennio relativo al suddetto vincolo, in quanto non è stato svolto l’”effettivo servizio” richiesto dalla normativa.

Ricordiamo che il succitato vincolo non si applica ai docenti in esubero o soprannumerari e ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico o meglio aggiornamento periodico delle GaE.

Deroghe

L’Ipotesi di CCNI sulla mobilità 2022/25, in deroga a quanto detto sopra, offre ai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 la possibilità di presentare domanda di trasferimento, ai fini dell’acquisizione di una “nuova” scuola di titolarità.

I docenti:

  • che non presentano domanda ovvero che la presentano ma non vengono soddisfatti, restano nell’attuale scuola e il vincolo triennale decorre dal momento dell’assunzione, ossia dal 2020/21.
  • che presentano domanda e sono soddisfatti in una delle preferenze espresse, acquisiscono la nuova titolarità e il vincolo triennale decorre dall’a.s. 2022/23.

Risposta al quesito

Questo il quesito:

Sono stata assunta con retrodatazione giuridica al 2020-21 nella stessa scuola in cui ero in servizio anche l’anno scorso. Mi chiedo quindi se il vincolo triennale vada calcolato a partire da quest’anno scolastico fino all’a.s. 2023-24, o se viene invece conteggiato anche l’a.s. 2020-21, dato che questo è il mio secondo anno di servizio nello stesso istituto.

Considerato quanto detto sopra, l’anno di retrodatazione giuridica 2020/21 non può essere computato ai fini del calcolo del triennio relativo al vincolo, in quanto si tratta di servizio giuridico e non effettivamente prestato.

Inoltre, il fatto che la docente fosse in servizio nella stessa scuola non incide, in quanto il servizio svolto dalla stessa nel 2020/21 nella stessa scuola  di assunzione è stato prestato con contratto a tempo determinato, quindi con uno status giuridico diverso da quello di ruolo.

Pertanto, per la docente in questione, il vincolo scatta dall’a.s. 2021/22 e sarà superato nel 2023/24, per cui la stessa può presentare domanda di mobilità e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 (o anche accettare incarichi di supplenza nel predetto a.s. 2024/25.

La docente, comunque, come detto sopra, può presentare (sino al 15 marzo 2022) domanda di trasferimento, al fine di ottenere una scuola di titolarità più “gradita”. In questo caso, qualora soddisfatta nella domanda, il vincolo scatterà dall’a.s. 2022/23.

, 2022-03-12 09:59:00, L’anno di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo si computa ai fini del superamento del vincolo triennale previsto per i docenti neoassunti? Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti in merito giunti in redazione.
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