Modificare i concorsi per docenti e trovare una soluzione per i precari: il piano di Valditara

Il nuovo Ministro dell’Istruzione vuole intervenire sul reclutamento degli insegnanti: migliorare i concorsi e trovare una soluzione al precariato. La base però è la riforma del Pnrr approvata quando a Viale Trastevere c’era Patrizio Bianchi. Riforma che però non è ancora conclusa e attuativa.

Il reclutamento del personale docente rappresenta uno dei passaggi più difficili di tutta la gestione amministrativa. L’Alto numero di aspiranti rappresenta l’attrattività della professione ma è anche il sintomo della presenza di elementi patologici da un lato del problema del precariato e dall’altro al fatto che da tempo non vengono espletate procedure certe, stabili e ricorrenti”, ha detto recentemente Valditara, annunciando, per quanto concerne i concorsi per docenti “alcune migliorie anche in relazione alla riduzione del precariato e i percorsi transitori necessari“.

Concorsi scuola: cosa dice la legge 79/22

La legge 79/22 che contiene la riforma del reclutamento insegnanti, prevede già uno schema preciso per le procedure concorsuali: il comma 10 all’articolo 46, alla lettera a si legge infatti, a proposito dei concorsi, che saranno banditi ogni anno e che ci sarà il “sostenimento di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese“. 

Dunque spariscono le contestate prove a crocette, al centro delle polemiche degli ultimi concorsi ordinari.

Un altro punto da evidenziare è che entro 30 giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.

Inoltre, per quanto riguarda la prova orale, in questa si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico;

Poi spazio alla valutazione dei titoli e alla graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando.

La legge, tuttavia, prevede lo scorrimento della graduatoria per la scuola secondaria con gli idonei, cioè i candidati che hanno superato le prove previste ma che non sono rientrati direttamente nel contingente previsto dal bando destinato alle assunzioni.

Concorso scuola: chi accede

I requisiti di partecipazione al concorso, per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono i seguenti:

1. posti comuni scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello) ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

2. posti comuni di insegnante tecnico-pratico:

  • laurea oppure diploma AFAM di I livello ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

3. posti di sostegno:

  • superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

4. tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti nelle scuole statali valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso). Uno dei tre anni deve essere svolto nella specifica classe di concorso ovvero tipologia di posto di partecipazione.

Durante la fase transitoria …

Sino al 31 dicembre 2024, possono partecipare al concorso per i posti comuni anche i docenti in possesso dei seguenti requisiti (oltre a quelli riportati sopra):

  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (vedi lauree o diploma per ITP) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.

Gli ulteriori 30 CFU/CFA, per arrivare ai 60 previsti e quindi ottenere l’abilitazione in seguito al superamento della prova finale (prova scritta e lezione simulata) del percorso di formazione inziale e abilitazione, saranno conseguiti nel corso del primo anno di insegnamento, prestato con contratto annuale di supplenza a tempo determinato, stipulato dai candidati che superano il concorso ed entrano in graduatoria di merito, quando arriva il loro turno di nomina (vedi di seguito).

Una volta acquisiti i crediti e superata la prova finale, i candidati interessati conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Il contesto di partenza entro il quale dovrà muoversi Valditara sarà dunque quello delineato dal suo predecessore, Patrizio Bianchi.

Fase transitoria per i precari: previsto un tavolo con i sindacati

Il presidente del sindacato Anief Marcello Pacifico, ha informato, al termine dell’incontro del 6 dicembre fra organizzazioni sindacali e Ministero dell’Istruzione, delle intenzioni da parte di Viale Trastevere: “Il capo di Gabinetto Recinto in chiusura di replica dopo intervento della delegazione Anief ha affermato che nei prossimi giorni è previsto un confronto serrato con #europeancommission del Ministero dell’Istruzione e del Merito per una soluzione sulla fase transitoria della gestione del precariato e su organico aggiuntivo PNRR“.

A sostegno dunque delle parole del Ministro che ha fissato l’obiettivo: “realizzare un quadro transitorio che a regime sia in grado di garantire la qualità del profilo docente e di attrarre quanti vogliano affacciarsi alla professione, garantendo il necessario rinnovamento generazionale“.

Mancano i decreti attuativi: ipotesi proroga 70 mila assunzioni

La riforma del reclutamento, contenuta nella legge 79/22, in realtà non è ancora operativa anche perchè mancano ancora i decreti attuativi relativi alla formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti. Nodo da sciogliere che potrebbe comunque far posticipare il tutto, come abbiamo spiegato in precedenza.

Infatti, per raggiungere il target di 70 mila assunti entro il 2024 come prevede la riforma del Pnrr, non ci sarebbero i tempi tecnici dato che ancora manca il Dpcm che regola la formazione e abilitazione dei nuovi insegnanti. Per questo non è escluso che si possa richiedere una proroga a Bruxelles.

Per quanto riguarda i decreti attuativi, dopo il rallentamento durante il Governo Draghi, adesso bisogna trovare un accordo fra Ministero dell’Istruzione e del Merito e quello dell’Università.

Ma il tempo a disposizione non è molto tanto che, una delle ipotesi, potrebbe essere quella di trovare una nuova scadenza, una proroga di uno o due anni, magari aumentando il numero di assunti in ruolo provenienti dal nuovo sistema di assunzione e formazione.

Il DPCM formazione iniziale

Entro il 31 luglio 2022 il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto definire

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. I
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

Un aspetto importante da sottolineare è che nell’ambito dei 60 CFU sarà comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione al corso è interamente attribuito ai corsisti ma vi sarà un prezzo “calmierato” ossia la proposta di un tetto massimo che le Università potranno proporre.

Nuovo reclutamento, come funziona

Il sistema a regime del nuovo reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti, dal 1 gennaio 2025, prevede:

  1. I percorsi abilitanti da 60 CFU, con prova scritta e lezione simulata. La prova scritta sarà costituita da un’analisi critica del tirocinio scolastico effettuato durante il percorso.
  2. Procedura concorsuale. L’accesso al concorso avviene o con l’abilitazione o con il requisito di 3 anni di servizio nella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui almeno 1 nella classe di concorso. Per chi partecipa al concorso con l’abilitazione e lo vince c’è l’assunzione a tempo indeterminato. Per chi partecipa senza abilitazione (con il requisito di servizio) è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza (31 agosto) durante il quale il docente sostiene un percorso formativo da 30 CFU, che se superato positivamente da diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
  3. Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Prevista una fase transitoria, valida fino al 31 dicembre 2024 che prevede:

  1. Attivazione di percorsi formativi da 30 CFU che danno accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024, oppure accesso con i 24 CFU, purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
  2. Procedura concorsuale. Per chi risulta vincitore sottoscrizione di un contratto annuale (31 agosto), completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per 30 CFU, che in caso di esito positivo da diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
  3. Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Sono inoltre previsti corsi da 30 CFU rivolti ai docenti già abilitati in altra classe di concorso o altro grado e per i docenti specializzati e assunti su sostegno, ma privi dell’abilitazione sulla disciplina.

TESTO

, 2022-12-10 12:40:00, Il nuovo Ministro dell’Istruzione vuole intervenire sul reclutamento degli insegnanti: migliorare i concorsi e trovare una soluzione al precariato. La base però è la riforma del Pnrr approvata quando a Viale Trastevere c’era Patrizio Bianchi. Riforma che però non è ancora conclusa e attuativa.
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