Monetizzazione delle ferie, fruizione durante sospensione lezioni decisa anche da scuole? E il sabato va computato? Vanno fruite d’ufficio dalla fine delle lezioni alla fine del contratto?

Quella della monetizzazione delle ferie è una vicenda che continua a determinare diverse interpretazioni. L’ultima in commento è quella di una sentenza di un Tribunale di merito, che ci viene segnalata, che sicuramente farà discutere per il suo orientamento sicuramente non favorevole, purtroppo, ai lavoratori ed ai ricorrenti. Orientamento che comunque non parrebbe essere isolato e che praticamente, per farla breve, riduce all’ennesima potenza la possibilità di vedere monetizzate le ferie per il personale precario. In base all’orientamento che segue dovranno d’ufficio computarsi tra le ferie fruite ex lege i giorni di sospensione delle lezioni disposti dalle singole istituzioni scolastiche, in modo da adattare il calendario regionale ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 275 del 1999 e 10 L.R. n. 19 del 2000; si dovranno computare tra le ferie fruite ex lege i giorni successivi alla fine delle lezioni, ricadente usualmente nella seconda settimana di giugno, fino allo scadere del termine dei contratti a tempo determinato; e si dovranno includere tra i giorni di godimento delle ferie obbligatorie le giornate di sabato, qualora il docente non tenga lezioni in quel giorno.

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