Da Orizzontescuola.it: Mutuo Inps, come si chiede la sospensione del pagamento delle rate?

Durante una crisi economica, come quella che stiamo vivendo, può succedere che si possa essere in difficoltà a pagare il mutuo, cosa si può fare?

Il continuo rialzo dei tassi di interesse sta mettendo in difficoltà diverse famiglie che hanno un mutuo sulle spalle da pagare. Complice il continuo aumenti dei tassi imposti dall’Unione Europea sono sempre più gli italiani che chiedono la sospensione o la rimodulazione del proprio mutuo, acceso per l’acquisto della casa. Queste operazioni sono possibili anche se si ha un mutuo INPS. Il regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, entrato in vigore a gennaio 2023, consente, nei casi di morosità incolpevole, di presentare domande di:

  • sospensione dell’ammortamento;
  • di rinegoziazione del mutuo.

Per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento delle rate, per condizioni intervenute a modificare la capacità reddituale familiare, quali possono essere un licenziamento, una diminuzione dell’orario di lavoro o il mancato rinnovo del contratto. E’il caso di un lettore che ci chiede come chiedere la sospensione di un mutuo Inps:

Buongiorno,

sono un professore ed ho un problema di difficoltà economica. Due anni fa ho richiesto un mutuo Inps per comprare la casa dove attualmente abito. Ho sempre pagato regolarmente, ma purtroppo ho avuto una diminuzione dell’orario di lavoro, un grave problema di salute e con quello che guadagno ho difficoltà a pagare la rata. Cosa posso fare?

Mutuo INPS, come e quando si può chiedere la sospensione

Nel regolamento dell’Ente sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’immobile è contemplato anche il caso di sospensione e rinegoziazione dei prestiti erogati. Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le domande di sospensione del piano di ammortamento o rinegoziazione del mutuo. In entrambi i casi le domande devono essere presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla Direzione provinciale INPS competente. 

La domanda può essere presentata:

  • in seguito alla malattia del mutuatario o del coniuge;
  • dopo la morte del mutuatario o del coniuge;
  • a causa della perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
  • a seguito di eventi calamitosi nel territorio dell’immobile per cui è stato richiesto il mutuo, dichiarati dalle autorità competenti;
  • dopo danni o infortunio non coperti da assicurazione;
  • separazione giudiziale del mutuatario;
  • gravi epidemie, pandemie o stati di emergenza. ;
  • dopo aver sostenuto spese: mediche, chirurgiche, per ricovero ospedaliero o dovute a malattia o infortunio di un componente del nucleo famigliare del richiedente. 

Le spese devono essere state sostenute, però, entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo

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Autore dell’articolo Patrizia Del Pidio

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