Non sempre la Naspi spetta in forma anticipata, anche se si intende diventare un socio lavoratore.
Per il lavoratore disoccupato che percepisce la NAspi che intende avviare una nuova attività vi è la possibilità di richiedere, in modo anticipato tutta l’indennità residua di cui non ha ancora fruito. Vediamo quando spetta a chi vuole sottoscrivere delle quote di società per essere assunto come socio lavoratore, rispondendo alla domanda di un nostro lettore che chiede:
Salve sono un lavoratore dipendente il mio titolare mi ha comunicato che a breve chiuderà l’attività e quindi dovrò chiedere la Naspi, mi hanno proposto di diventare socio lavoratore in una S.R.L.S è possibile farsi liquidare tutto l’importo? Così da poter versare la quota richiesta come socio lavoratore
Grazie
Socio lavoratore e anticipo Naspi
L’anticipo può essere richiesto da chi apre partita IVA per avviare una attività di lavoro autonomo. Ma anche da chi una partita IVA già la possiede e vuole incrementare questa attività durante il periodo di disoccupazione.
Per quel che riguarda il socio lavoratore, però la normativa è abbastanza limitante visto che prevede la possibilità di anticipo solo in un caso specifico. La circolare INPS numero 94 del 12 maggio 2015, infatti, prevede al punto 2.9 che rientrano nella possibilità i lavoratori che procedano a “l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa”.
La circolare, poco dopo, continua specificando che “Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa – nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio – instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.”.
Di fatto, quindi, l’anticipo è consentito solo se con la somma si sottoscrive una quota di capitale di una cooperativa di cui si intende diventare socio lavoratore. Non è ricompresa nella possibilità la sottoscrizione di una Srls.
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, 2022-08-13 11:39:00, Non sempre la Naspi spetta in forma anticipata, anche se si intende diventare un socio lavoratore.
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