Naspi e nuovo contratto a tempo determinato: cosa accade se mi dimetto?

Professione Docente
Insegnare nella Scuola Italiana


Naspi e sospensione per contratto a tempo determinato: quando riprende l’erogazione in caso di sospensione?
La Naspi è compatibile con un eventuale nuovo rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato a patto che rispetti i limiti reddituali previsti. Se un disoccupato che sta fruendo della Naspi, infatti, può conservare l’indennità di disoccupazione anche sottoscrivendo un contratto a tempo determinati della durata non superiore ai 6 mesi o prestando lavoro autonomo nel limite dei 4800 euro l’anno. In alcuni casi l’indennità di disoccupazione si riduce nell’importo (quando il rapporto di lavoro è autonomo oppure nel caso che sia subordinato ma con retribuzione totale inferiore agli 8145 euro annui.
Nel caso, invece che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e da esso derivino redditi superiori agli 8145 euro l’anno l’indennità non decade ma viene sospesa a patto che la durata del contratto sia inferiore ai 6 mesi.
Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Ho sospeso la Naspi per accettare un contratto di lavoro di 5 mesi. Non mi sto trovando bene e vorrei presentare dimissioni e tornare in Naspi. Posso farlo oppure le dimissioni mi fanno perdere il diritto alla Naspi? E se mi dimetto ora, a 2 mesi dalla scadenza del contratto a termine, percepirò di nuovo subito la Naspi?
La Naspi  viene sospesa quando il disoccupato trova un nuovo lavoro a termine della durata inferiore ai 6 mesi da cui derivi un reddito superiore agli 8145 euro (reddito escluso da imposizione). La sospensione della Naspi, indipendentemente dalle giornate effettivamente lavorate, è pari alla durata del contratto di lavoro.
La ripresa dell’indennità di disoccupazione avviene d’ufficio solo al termine del contratto di lavoro, senza che il lavoratore presenti domanda.
Le eventuali dimissioni che portano il contratto di lavoro a cessare prima della sua scadenza non influiscono sul diritto della ripresa della Naspi e, quindi, anche se il lavoratore si dimette dal contratto a termine per il quale ha sospeso la Naspi non perde il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione residua.
Attenzione, però. Come precisa la circolare INPS 94 del 12 maggio 2015, “Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.  Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.”.
Di fatto, quindi, se si dimette da un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 5 mesi  a 2 mesi dalla sua scadenza, il diritto alla Naspi non si perde ma la sospensione dell’erogazione dell’indennità decorre sempre dal termine previsto per il contratto e di fatto rimarrà per i 2 mesi in questione senza percepirla. La Naspi riprenderà ad essere erogata solo dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto a tempo determinato che ha portato alla sua sospensione.
 
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Pietro Guerra

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