Naspi per due periodi di lavoro, si cumulano per diritto e importo?

Quando si perde il lavoro per cause non imputabili al lavoratore si ha diritto alla disoccupazione, ma rispettandone i criteri per l’assegnazione.

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22. I destinatari sono i lavoratori dipendenti, stagisti, soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Oltre ad appartenere a queste categorie i destinatari devono avere anche altri requisiti, ma analizziamoli attraverso l’analisi del quesito di questa lettrice che scrive:

Salve, avrei una domanda da farle. Ho letto l’articolo sulla Naspi non richiesta per nuovo lavoro,si perde il diritto agli anni accumulati. Diciamo non sono una commercialista quindi non so se mi esprimerò bene al riguardo, ma in pratica sono stata assunta con contratto a tempo determinato dal 7 dicembre 2022 a fine marzo 31 2023. Dopo di ché terminato il contratto di lavoro presso questa azienda ne ho iniziato quasi subito un altro presso un’altra azienda con inizio 22 Aprile e terminato il 5 ottobre 2023. Siccome io non ho presentato subito domanda di disoccupazione in quanto sarei stata assunta quasi nell’immediato mi riferisco al 22 Aprile .Volevo sapere visto che ho presentato solo la domanda dell’ultimo rapporto lavorativo ossia quello del 5Ottobre,cosa succederà all’altra domanda decadrà o sarà cumulativa .Grazie  

I requisiti per accedere alla Naspi

I soggetti che vogliono richiedere la Naspi devono avere due requisiti:

  • il primo è quello di essere disoccupato ed avere perso il lavoro in modo involontario;
  • il secondo requisito è avere almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

In merito al quesito della lettrice, come dice la norma, si cumulano i contributi versati nell’ultimo quadriennio, quindi anche i contributi del periodo precedente vengono considerati,  e la domanda sarà cumulativa di entrambi i periodi di lavoro, anche se per il primo non ha fruito immediatamente della Naspi.

Infine si ricorda che la domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 

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