Neoimmessi e supplenti, conseguenze mancata presa di servizio. Docenti di ruolo: occhio ad eventuali attività

#insegnanti #studenti

Cosa comporta la mancata presa di servizio per i supplenti e i neo immessi in ruolo? Cosa accade ai docenti già a tempo indeterminato, qualora debbano recarsi a scuola e non si presentano?

La presa di servizio è l’atto tramite il quale la scuola avvia tutte le pratiche amministrative finalizzate alla retribuzione e all’inserimento in organico del docente (sia supplente, sia neoassunto e sia docente già di ruolo trasferito, in assegnazione provvisoria …). Abbiamo già affrontato la tematica relativa a chi deve prendere servizio e chi no. 

In linea generale:

  1. devono prendere servizio il 1° settembre e quindi recarsi nella scuola assegnata gli aspiranti che ottengono una supplenza o che sono immessi in ruolo (la data del 1° settembre per chi ottiene una supplenza potrebbe slittare, a seconda di quando vengono effettuate le nomine);
  2. non devono prendere servizio il 1° settembre i docenti che non cambiano scuola di titolarità nell’anno di interesse (2023/24) e che nell’anno scolastico precedente (2022/23) erano in servizio nella medesima scuola [evidenziamo che chi non ha cambiato scuola di titolarità ma nell’a.s. precedente non è stato in servizio – ad esempio per aspettativa per motivi personali ovvero perché in congedo per dottorato di ricerca … – deve effettuare la presa di servizio].

I docenti non tenuti alla presa di servizio, ossia quelli di cui al punto 2 sopra riportato, devono recarsi a scuola il 1° settembre, soltanto se vi siano incontri collegiali e/o attività concordate.

Evidenziamo che qualora il docente sia impossibilitato a prendere servizio il primo settembre (ci riferiamo a chi è tenuto a farlo) per motivi normativamente previsti, può differire la presa di servizio (ciò riguarda anche i docenti con contratto di supplenze al 30 giugno e al 31 agosto). Approfondisci

Cosa succede se non si prende servizio

Le disposizioni normative di riferimento al riguardo sono il DPR n. 3/1957 e il D.lgs. 297/94:

  • art. 9 DPR 3/1957“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”
  • art. 436 D.lgs. 297/94: “… decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”

Dunque:

  1. se si differisce la presa di servizio per motivi normativamente previsti, non cambia la decorrenza giuridica della nomina, mentre quella economica decorre dal giorno della presa di servizio;
  2. se non si assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, si decade dalla nomina ottenuta.

Neo immessi in ruolo e supplenti

Il docente, che non si presenta il primo settembre ovvero quando riceve la nomina (nel caso dei supplenti), decade immediatamente dalla nomina ottenuta?

No, ad esempio, l’USR Piemonte, con nota n. 12340 del 22/08/2022, ha invitato i dirigenti scolastici a diffidare a prendere servizio i docenti tenuti a farlo e che non lo abbiano fatto. Nello specifico, stando alle indicazioni del predetto USR:

  • il dirigente scolastico diffida formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni);
  • nella diffida si deve precisare che, in caso di mancato adempimento della medesima, si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.

In definitiva, si dà all’interessato “un’ultima possibilità”, prima di decretare la decadenza dalla nomina ottenuta (sia essa in ruolo che a tempo determinato).

Docenti non tenuti alla presa di servizio

Come detto sopra, i docenti, i quali non abbiano cambiato scuola di titolarità nell’anno di interesse (2023/24) e nell’anno scolastico precedente (2022/23) siano stati in servizio nella medesima scuola, non sono tenuti alla presa di servizio, tuttavia devono recarsi a scuola in caso di eventuali attività programmate.

Cosa succede se i docenti, di cui sopra, non si presentano il 1° settembre per le attività suddette, senza giustificare l’assenza? Stando sempre alle indicazioni dell’USR Piemonte, il dirigente scolastico:

  • diffida formalmente l’interessato a presentarsi immediatamente a scuola, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • se l’interessato non adempie alla diffida, segnala il caso all’UPD (Ufficio procedimenti disciplinari) per l’apertura del procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento nel caso in cui l’assenza ingiustificata dovesse prolungarsi per più di 3 giorni.

Inizio a.s. 2023/24, chi deve recarsi a scuola il 1° settembre per la presa di servizio e chi no

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