Niente IVA per attività di natura educativa e didattica: le info utili. NOTA Agenzia delle Entrate

La messa a disposizione di un docente, che opera sotto la responsabilità di un’istituzione destinataria, non rientra, come tale, nella definizione di “insegnamento”. Questa è stata la conclusione dell’Agenzia delle Entrate, come comunicato nella risposta all’interpello n. 321 del 9 maggio 2023.

L’Agenzia ha precisato che in questa particolare situazione, non si verificano le condizioni necessarie per l’applicazione dell’esenzione IVA per attività di carattere educativo e didattico.

L’Agenzia delle Entrate ha risposo ad un quesito riguardante un corso di inglese. Il richiedente ha ottenuto l’esenzione per l’attività svolta in veste di ente formativo e indica che fornirà corsi di lingua inglese per conto di due diverse società, una delle quali soddisfa i requisiti per beneficiare della stessa agevolazione fiscale, l’altra no. Pertanto, intende fatturare alla prima società la prestazione senza IVA e questa, a sua volta, non applicherà l’imposta sulle lezioni fatturate ai suoi clienti. Alla seconda società, fatturerà il corso escludendo l’IVA, ma in questo caso, la società fatturerà la prestazione ai clienti con l’IVA inclusa.

L’ente si chiede se tale procedura sia appropriata. L’Agenzia delle Entrate risponde affermativamente, purché siano presenti i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge.

Il beneficio fiscale in questione è regolamentato dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto IVA, che esenta dall’IVA “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (…)”.

Per beneficiare di tale esenzione, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa per l’infanzia e la gioventù o didattica di ogni tipo, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo)
  • fornite da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate ha concesso al richiedente il regime speciale basato sul parere tecnico vincolante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

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