Niente vincolo triennale di mobilità per il 2024/2025. Emendamento del M5S

Il decreto Anticipi entra nel vino della discussione in commissione al Senato per votare gli emendamenti presentati. Il Movimento Cinque Stelle, fra le varie proposte, si occupa della mobilità.

L’emendamento, a firma della senatrice Barbara Floridia, prevede la proroga della deroga ai vincoli sulla mobilità sul 100% dei posti.

Ecco il testo:

“1-ter. Sono prorogati per l’anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilita` del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025”.

Vincoli di mobilità

I vincoli di mobilità sono previsti ai sensi di quanto disposto dall’art. 58, comma 2 – lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73/2021 (convertito in legge  106/2021) e richiamato nell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25. In base a tali disposizioni:

  • il docente che ottiene trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda);
  • sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • sono altresì esclusi dal vincolo i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Dunque, i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2022/23, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Ricordiamo che, per il solo a.s. 2023/24, i docenti neoassunti hanno avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento con “riserva”.

La proposta di Floridia chiede proprio una proroga di quanto avvenuto quest’anno, riproponendo per il prossimo anno scolastico la stessa modalità.

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