Nuovo concorso: al termine una sola graduatoria, no precedenza per abilitati, scorrimento solo per coprire rinunce

Il decreto PA BIS è intervenuto sul sistema di formazione e reclutamento delineato dal D.lgs. 59/17, apportandovi importanti modifiche. Tra queste quelle relative alle GM da stilare al termine dei concorsi. 

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il concorso (di cui al sopra riportato punto 2) si articola in:

  • prova scritta
  • prova orale
  • graduatoria di merito

Graduatorie di merito

Il decreto PA BIS, DL n. 75/2023, come detto all’inizio, è intervenuto (oltre che sulle prove) sulla costituzione delle GM al termine delle procedure concorsuali. Prima del predetto DL 75/2023, ai sensi del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), era prevista la costituzione di due distinte graduatorie di merito: una per i vincitori abilitati e un’altra per i vincitori non abilitati.

Nell’ambito del nuovo sistema di reclutamento, infatti, ivi compresa la fase transitoria (prevista sino al 31 dicembre 2024), possono partecipare ai concorsi scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti sia abilitati che non, in possesso dei seguenti requisiti:

  • per posto comune: laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero diploma AFAM II livello, che dà accesso alla classe di concorso) + abilitazione specifica (requisiti ordinari);
  • per posti di ITP: laurea (triennale ovvero diploma AFAM I livello, che dà accesso alla classe di concorso) + abilitazione specifica (requisiti ordinari);
  • posti comuni e ITP: tre anni scolastici di servizio nelle scuole statali anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, di cui uno nella specifica classe di concorso (requisiti ordinari);
  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (laurea per posto comune e diploma per ITP) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione (requisiti fase transitoria sino al 31/12/2024);
  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (laurea per posto comune e diploma per ITP) + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022 (requisiti fase transitoria sino al 31/12/2024).

In seguito alle succitate modifiche, in definitiva, abilitati e non abilitati confluiranno in una sola graduatoria, ove saranno inclusi in base al punteggio ottenuto nelle prove (scritta e orale) e nella valutazione dei titoli.

No priorità abilitati

Oltre ad aver superato la doppia graduatoria, il decreto PA BIS ha anche abrogato la disposizione di cui all’articolo 59/10-ter del D.lgs. 73/2021 (convertito in legge 106/2021), come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), disposizione in base alla quale i docenti vincitori di concorso non abilitati dovevano essere assunti in subordine rispetto agli abilitati e solo se residuavano posti vacanti e disponibili. In seguito alle modifiche apportate, invece, non è prevista nessuna priorità per gli abilitati.

Alla luce di quanto detto anche in merito alla formulazione delle GM,  docenti  abilitati e non abilitati vincitori di concorso vengono inclusi in una sola graduatoria e assunti secondo la posizione spettante, in base al punteggio derivante da prove e titoli, indipendentemente dal possesso o meno dell’abilitazione.

Resta, invece, ferma la disposizione in base alla quale i docenti vincitori di concorso non abilitati:

  1. sono dapprima assunti con contratto a tempo determinato;
  2. integrano la formazione, durante l’anno con contratto a tempo determinato, acquisendo i CFU/CFA necessari a conseguire l’abilitazione all’insegnamento;
  3. sono assunti in ruolo, dopo aver conseguito il titolo di abilitazione

Questi i percorsi che dovranno seguire gli aspiranti vincitori di concorso non abilitati, sia nell’ambito della fase transitoria sia quando il nuovo sistema entrerà a regime, al fine di conseguire l’abilitazione:

  • percorso per acquisire 30 CFU/CFA da parte di chi partecipa, durante la fase transitoria, al concorso con il possesso di 30 CFU/CFA (questi ultimi vanno acquisiti prima, sempre tramite apposito percorso, poi completati con i restanti 30 CFU/CFA);
  • percorso per acquisire 36 CFU/CFA da parte di chi partecipa, durante la fase transitoria, al concorso con il possesso di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022;
  • percorso per acquisire 30 CFU/CFA da parte di chi partecipa al concorso in virtù del possesso, alla data di presentazione delle istanze, di tre anni di servizio anche non continuativo nelle scuole statali, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione (questo requisito è contemplato in via ordinaria).

Integrazione GM in caso di rinunce

Un’ultima novità, apportata dal decreto PA BIS alle graduatorie di merito concorsuali, riguarda la disposizione in base alla quale le stesse (GM) possono essere integrate in caso di rinunce. L’articolo 20 del predetto decreto, infatti, ha modificato il comma 10, lettera d), del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), aggiungendo al medesimo le parole di seguito riportate ed evidenziate in grassetto:

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/nuovo-concorso-al-termine-una-sola-graduatoria-no-precedenza-per-abilitati-scorrimento-solo-per-coprire-rinunce/, Diventare Insegnanti,Concorso secondaria,reclutamento, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Nino Sabella,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version