Il decreto legge n. 36/2022, recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, ha novellato il sistemato di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sintesi novità
Articolazione
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Percorso formazione iniziale e abilitazione
Il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale:
- è rivolto ai docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di svolgere la formazione iniziale e conseguire l’abilitazione all’insegnamento;
- è organizzato ed erogato dalle Università ovvero dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore;
- è a carico dei partecipanti;
- vi si accede dopo il conseguimento della laurea o anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale ovvero della laurea magistrale a ciclo unico;
- prevede la partecipazione di un numero di aspiranti rispondente al fabbisogno del sistema nazionale di istruzione per il triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso, comunicato al MUR dal MI;
- si articola in: formazione corrispondente a 60 CFU/CFA; prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); valutazione finale effettuata da un’apposita commissione giudicatrice;
- si conclude con il conseguimento dell’abilitazione, in seguito alla valutazione finale positiva;
- prevede attività d tutoraggio.
Concorso
Requisiti
Possono partecipare al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
- per i posti comuni: laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero diploma AFAM II livello, che dà accesso alla classe di concorso, + abilitazione specifica;
- per i posti di sostegno: specializzazione nelle specifico grado;
- per i posti di ITP: laurea o diploma AFAM I livello, che dà accesso alla classe di concorso, + abilitazione specifica;
- per i posti comuni: tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99;
- fase transitoria (al 31 dicembre 2024):
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (vedi lauree suddette) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.
Articolazione
Il concorso si articola in:
- prova scritta: consiste in quesiti a risposta multipla, o di una prova strutturata sino al 31 dicembre 2024, e con più quesiti a risposta aperta dal 1° gennaio 2025.
- prova orale: nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le
capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico; - valutazione dei titoli;
- graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando (quindi la GM comprende i soli vincitori).
Graduatoria di merito
I vincitori di concorso, in base al summenzionato decreto n. 36/2022, vengono inseriti in due graduatorie di merito:
- quella composta dai vincitori che hanno partecipato al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
- quella composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione [ossia gli aspiranti della fase transitoria, che partecipano al concorso con titolo di studio + 30 CFU di cui sopra, e gli aspiranti che strutturalmente partecipano con titolo di studio e tre anni di servizio).
Assunzione
I vincitori di concorso saranno poi assunti:
- quelli in possesso dell’abilitazione, con contratto a tempo indeterminato, dalla relativa GM (punto 1 del precedente paragrafo);
- quelli non in possesso dell’abilitazione, con contratto di supplenza annuale, dalla relativa GM (punto 2 del precedente paragrafo); nel corso dell’anno di supplenza conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso).
Gli aspiranti in possesso dell’abilitazione, inoltre, sono assunti con priorità rispetto a quelli sprovvisti di abilitazione. Questi ultimi inoltre sono assunti in servizio, soltanto se residuano posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
Una volta assunti a tempo indeterminato, i vincitori di concorso sono sottoposti ad un periodo annuale di prova in servizio.
Anno di prova in servizio
L’anno di prova in servizio:
- è superato in seguito allo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, di cui 120 di attività didattiche;
- è superato in seguito a: un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; una valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente tutor;
- si può ripetere una sola volta;
- una volta superato, determina la conferma in ruolo nella medesima scuola in cui il medesimo (anno di prova) è stato svolto.
Prima di svolgere il suddetto anno di prova in servizio, i vincitori di concorso non abilitati sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione. Superata la prova finale (prova scritta e lezione simulata) del percorso, gli interessati conseguono l’abilitazione all’insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova in servizio.
Blocco mobilità
I docenti assunti, secondo le modalità succitate, devono permanere nella scuola, in cui hanno svolto e superato l’anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni , compreso l’anno di prova (anni che diventano quattro per i docenti non abilitati: 1 anno in cui conseguono l’abilitazione + 3), salvo i casi di sovrannumero o esubero ovvero nei casi di docenti che fruiscono dei benefici di cui all’articolo 33, comma 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
I suddetti docenti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella medesima provincia di assunzione e accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso
NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.
, 2022-05-07 11:14:00, Il decreto legge n. 36/2022, recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, ha novellato il sistemato di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sintesi novità
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