Nuovo reclutamento docenti, si può partecipare al concorso con tre anni di servizio. Deve essere specifico?

Ai futuri concorsi della scuola secondaria, delineati dal DL n. 36/2022 recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, potranno partecipare i docenti senza abilitazione con tre anni di servizio. Cosa andrà precisato.

Nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento

Il succitato DL 36/2022 ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, definito dal D.lgs. n. 59/2017.

Il nuovo sistema si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Nuovo reclutamento docenti: formazione, abilitazione, concorso, assunzione in ruolo. SINTESI

Requisiti concorso

I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti:

1. posti comuni scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

2. posti comuni di insegnante tecnico-pratico:

  • laurea oppure diploma AFAM di I livello ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

3. posti di sostegno:

  • superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

4. tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso)

5. fase transitoria (sino al 31 dicembre 2024), nel corso della quale si potrà partecipare al concorso con i seguenti requisiti (oltre a quelli sopra riportati):

  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (vedi lauree suddette) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.

Partecipazione con il solo servizio

Come riferito nel punto 4 sopra riportato, possono partecipare al concorso per i posti comuni anche gli aspiranti che: hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 

Dunque, strutturalmente è previsto che possano partecipare al concorso (posti comuni) gli aspiranti con il solo requisito di servizio (e il titolo di studio d’accesso), che deve avere le caratteristiche di seguito riportate:

  • gli anni di servizio devono essere tre, negli ultimi cinque anni;
  • il servizio può essere anche non continuativo;
  • il servizio deve essere stato prestato presso le scuole statali;
  • il servizio sarà valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, in base alla quale per annualità di servizio, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio (o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia, come chiarito dal Miur con la nota n. 7526 del 24 luglio 2014; nel caso specifico ciò non interessa, trattandosi di concorso per la secondaria).

Evidenziamo che il decreto non precisa:

  1. in quale grado di istruzione deve essere prestato il servizio, ragion per cui potrebbe essere prestato in qualsiasi grado di istruzione (infanzia, primaria e secondaria), purché in scuole statali;
  2. se almeno un anno di servizio (o più) deve essere specifico, ossia prestato nella classe di concorso di partecipazione al concorso, per cui tutti e tre gli anni potrebbero essere prestati in qualsiasi grado e classe di concorso a prescindere da quella (classe di concorso) di partecipazione, fermo restando che sia svolto presso scuole statali.

Considerato che il decreto deve passare ancora al vaglio del Parlamento per la conversione in legge, quanto detto sopra, in particolare nel punto 2, potrebbe essere modificato o meglio precisato. Attendiamo, pertanto, il passaggio parlamentare per confermare o meno quanto riferito.

Ricordiamo che i docenti, di cui sopra, conseguiranno l’abilitazione nel corso del primo anno di assunzione con contratto a tempo determinato, (conseguendo 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, previo superamento della prova finale al termine del medesimo percorso).

NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.

Decreto Reclutamento, assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Istruzione del Senato. Il calendario dei lavori. SCARICA PDF con tutte le info utili

Relazione_Tecnica 

TESTO DECRETO [PDF]

, 2022-05-15 08:15:00, Ai futuri concorsi della scuola secondaria, delineati dal DL n. 36/2022 recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, potranno partecipare i docenti senza abilitazione con tre anni di servizio. Cosa andrà precisato.
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