Orario di servizio del personale ATA: pause obbligatorie e a richiesta, riposi giornalieri e settimanali

L’orario di lavoro giornaliero e settimanale del Personale ATA è definito dall’art. 51 del CCNL/2007. L’istituto della pausa dal lavoro è disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

La modalità di articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA nelle diverse scuole è disciplinata in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

L’orario di servizio è stabilito a inizio anno scolastico, è dettagliato nel piano annuale delle attività e rimane invariato per l’intero anno scolastico.

È possibile prevedere deroghe di flessibilità oraria, comprese le modalità di recupero dei ritardi e dei riposi compensativi, nel rispetto di alcuni criteri.

L’orario di lavoro è funzionale alle ore di apertura della scuola all’utenza. È necessario ottimizzare l’impiego delle risorse umane, per migliorare la qualità della prestazione e dei servizi offerti.

L’orario di lavoro del personale ATA è suddiviso in sei ore continue, queste sono svolte solitamente in orario antimeridiano, o anche in orario pomeridiano in quelle istituzioni scolastiche dove ci sono convitti e convittori, e/o nelle scuole a indirizzo tecnico o professionale.

L’orario di apertura delle singole scuole deve essere funzionale alle attività didattiche.

Il piano delle attività comprende tutti gli orari dei singoli lavoratori e dei singoli reparti.

L’orario si può programma anche su base plurisettimanale, comprendendo e prevedendo prestazioni eccedenti l’orario di servizio.

Compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio possono essere retribuite oppure possono essere fruite con riposi compensativi aggiungendoli alle ferie.

Durante la programmazione plurisettimanale dell’orario da svolgere, ogni lavoratore, per far fronte alle esigenze della scuola, può essere adibito a turnazioni particolari, il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continue.

È possibile definire un numero massimo di ore giornaliere con la disposizione delle relative pause.

Durata della pausa

Il piano di lavoro, nella sua programmazione può prevedere la flessibilità oraria, anticipando o posticipando l’orario di entrata o l’uscita.

L’orario massimo giornaliero che è il personale Ata può eseguire ogni giorno è di 9 ore, superate 7,12 ore è obbligatoria una pausa di almeno 30 minuti allo scopo di recuperare le energie psicofisiche, per consentire la consumazione del pasto e per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Fino a 7,12 ore di servizio giornaliero, la pausa, di almeno mezz’ora, non è obbligatoria, è però richiedibile dal personale in servizio una volta superate le 6 ore di servizio.

Nelle ipotesi in cui non fosse possibile una pausa, è necessario garantire un intervallo a qualsiasi titolo attribuito al lavoratore, deve essere quindi concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti.

È utile aggiungere a tal proposito che al lavoratore adibito a regimi di turni particolarmente disagevoli rispetto all’orario ordinario, ha diritto alla riduzione del numero di ore settimanali da 36 a 35 ore proprio per alleggerire il carico di lavoro.

Tale riduzione è possibile prevederla ogni giorno, togliendo 10 minuti al giorno dal lunedì il sabato, o 12 minuti al giorno dal lunedì al venerdì.

Giornata lavorativa e pause obbligatorie o a richiesta

Superate le 6 ore e fino a 7,12 ore di servizio giornaliero non è obbligatoria la pausa ma è richiedibile dal personale in servizio.

L’istituto della pausa dal lavoro è disciplinato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, secondo il quale il lavoratore ha diritto a riposi giornalieri e a riposi settimanali obbligatori.

La pausa di almeno mezz’ora è in aggiunta all’orario complessivo.

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica.

Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla Domenica se necessario, è il caso degli assistenti tecnici autisti, o dei docenti accompagnatori, i quali potrebbero essere impegnati nei viaggi d’istruzione, in attività legate al PCTO, concorsi, manifestazioni, per le quali è necessario portare gli alunni fuori sede comprendendo orari notturni, eventuali giorni festivi e la domenica che di solito è destinata al riposo settimanale.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale di volo nell’aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di
cui alla direttiva 2002/15/Ce.

Il lavoro notturno

ART. 53 – MODALITA' DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a otto.

Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore a un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
– l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo s’intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

I dipendenti che si trovano in particolari situazioni, previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dall’effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.

I contratti collettivi stabiliscono che è vietato adibire le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del figlio, al lavoro dalle ore 24 alle ore 6.

Non sono inoltre obbligati a svolgere lavoro notturno:

  • La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
  • La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo s’intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Al suddetto personale è riconosciuta un’indennità di lavoro notturno-festivo.

Riposo minimo giornaliero

Fermo restando il completamento dell’orario ordinario, il lavoratore ha diritto ogni giorno a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le possibili eccezioni richieste, per periodi limitati, di turnazioni necessarie a svolgere attività lavorativa, su turni frazionati.

Secondo l’articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro, i riposi intermedi, il tempo per l’andata sul posto di lavoro e quello per il ritorno.

Riposo minimo settimanale

Il lavoratore oltre alla pausa di almeno mezz’ora, in caso di superamento dell’orario ordinario, ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Fanno eccezione alcune attività lavorative che non è possibile interrompere come accade al personale impegnato nel settore dei trasporti, il personale viaggiante o in volo.

Gli aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro pubblico e privato sono contenuti nel DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Ogni altra articolazione oraria, potrà essere concordata tra le parti, con la modifica del proprio orario ordinario, al fine di ottemperare a situazioni ed esigenze impreviste e improvvise che non è stato possibile organizzare in anticipo, sempre nel rispetto delle pause obbligatorie.

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