Nell’annuale nota sugli organici il Ministero fornisce specifiche indicazioni sull’uso delle quote di autonomia dei curricoli nella scuola secondaria di secondo grado. Ecco quali.
Nota organici
Quella summenzionata è la nota n. 26952 del 12 aprile 2023, nella quale leggiamo, tra le altre cose, che:
- il Ministero dell’istruzione e del merito ha adottato due decreti, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021, ossia l’introduzione dell’insegnamento dell’Ed. motoria alla primaria (dall’a.s. 2023/24 anche nelle classi quarte, oltre che quinte) e la costituzione di classi in deroga ai limiti di cui al DPR n. 81/09, al fine di favorire la fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti;
- che, per l’a.s. 2023/24, l’organico dell’autonomia del personale docente non presenta variazioni quantitative rispetto al 2022/23, se non per l’aumento di 9.000 posti della dotazione organica di sostegno. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2021/22, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti previsto dalla legge n. 178/2020 nel triennio 2021/24;
- che i posti di potenziamento sono numericamente i medesimi dello scorso anno scolastico;
- che non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto.
Quote autonomia scuola secondaria II grado
Finalità e percentuali
Nel paragrafo della suddetta nota, dedicato specificatamente alla scuola secondaria di secondo grado, il Ministero ricorda che le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricoli, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti.
L’utilizzo delle quote di autonomia deve avere le seguenti finalità:
- potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio;
- attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.
Queste le indicazioni da seguire, ai fini della determinazione delle suddette quote:
- negli istituti tecnici e professionali, nel rispetto dei limiti dell’organico assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, la quota di autonomia è determinata sulla base dell’orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario;
- nei licei la quota di autonomia non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di studio;
- l’utilizzo delle quote di autonomia non deve deve determinare esuberi di personale.
Come procedere in SIDI
Le variazioni di organico dovute all’uso delle quote di autonomia sono operabili sulla base dei contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti.
Le ora variate determinano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica. Conseguentemente, i dirigenti scolastici devono operare, tramite la funzione “rettifica ore residue per flessibilità didattica” le variazioni in esame, avendo cura di non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.
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