Organico nuovi istituti professionali 2023/24: uso quota autonomia, insegnamenti generali e di indirizzo. Come procedere in SIDI

Organico personale docente a.s. 2023/24, come procedere per la costituzione delle cattedre nei nuovi percorsi dell’istruzione professionale. Cosa fanno le scuole.

Nota organici

Nell’annuale nota sugli organici (nota del 12 aprile 2023), in premessa, il Ministero comunica:

  • di aver adottato due decreti, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021ossia l’introduzione dell’insegnamento dell’Ed. motoria alla primaria (dall’a.s. 2023/24  anche nelle classi quarte, oltre che quinte) e la costituzione di classi in deroga ai limiti di cui al DPR n. 81/09, al fine di favorire la fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti;
  • che, per l’a.s. 2023/24, l’organico dell’autonomia del personale docente non presenta variazioni quantitative rispetto al 2022/23, se non per l’aumento di 9.000 posti della dotazione organica di sostegno. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2021/22, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti previsto dalla legge n. 178/2020 nel triennio 2021/24;
  • che i posti di potenziamento sono numericamente i medesimi dello scorso anno scolastico;
  • che non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto.

Formazione cattedre professionali

Formazione cattedre

Nei nuovi percorsi dell’istruzione professionale, di cui al D.lgs. 61/2017, la costituzione delle cattedre e quindi la determinazione del monte ore disponibile a tal fine avvengono secondo una procedura diversa rispetto a quella prevista per gli altri percorsi di studio.

Il DM n. 92/2018 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale …), infatti, prevede che, per la progettazione e la gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, gli istituti di istruzione professionale possano ricorrere alla quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo del biennio, nonché di quello del triennio. Ciò, al fine di perseguire gli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel PECUP.

La suddetta quota del 20% può essere utilizzata, si precisa nella nota del 12 aprile 2023, nel rispetto dei seguenti vincoli:

  • per le classi di concorso riguardanti gli insegnamenti e le attività dell’area generale, è possibile diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20% rispetto al monte ore previsto per ciascuno di esse nei quadri orari;
  • per le classi di concorso riguardanti gli insegnamenti e le attività dell’area di indirizzo, si deve garantire l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.

Come procedere in SIDI

Il sistema informativo del Ministero, leggiamo sempre nella summenzionata nota, elabora il numero delle ore complessivamente disponibile nelle classi di istruzione professionale (classi prime, seconde, terze e quarte a.s. 2023/2024 dei nuovi percorsi), sulla base dei nuovi piani orario di cui al DM n. 92/2018. E’ poi compito delle scuole procedere alle eventuali suddette variazioni, secondo quanto di seguito indicato:

  1. le scuole possono variare in aumento o in diminuzione il monte ore relativo agli insegnamenti dell’area generale; in caso di diminuzione, questa è possibile nel limite del 20% del monte ore totale calcolato per ciascuna classe di concorso relativamente all’insegnamento correlato;
  2. quanto agli insegnamenti dell’area di indirizzo, il sistema informativo carica il monte orario minimo, lasciando alle scuola la possibilità di distribuire i residui sulle altre classi di concorso;
  3. per la disciplina Scienze integrate e l’area laboratoriale con compresenze di 6 ore, il sistema informativo lascia alle scuole l’autonomia di inserire le classi di concorso da scegliere (tra quelle opzionabili) ed il relativo fabbisogno in ore complessive, fermo restando il limite del quadro orario generale;
  4. riguardo alle compresenze, il sistema permette (senza alcun controllo, se non quello finale che verifica l’esatta corrispondenza dei valori rettificati con il monte ore complessivo) l’acquisizione delle ore su una o parte delle classi di concorso afferenti alle previste compresenze.

Si precisa che:

  • nell’ambito dell’operazione di cui al punto 1 sopra riportato, il sistema informativo garantisce il rispetto del monte ore complessivo per classe previsto dagli ordinamenti;
  • nell’ambito dell’operazione di cui al punto 4 sopra riportato, se tra le classi di concorso delle compresenze ne è prevista una già presente tra quelle dell’area di indirizzo, la stessa (classe di concorso) compare solo una volta nell’area di indirizzo;
  • le discipline di Scienze motorie e Religione cattolica non sono variabili a sistema.

Successivamente, una volta inseriti i dati relativi alla disciplina Scienze integrate e all’area laboratoriale con compresenze di 6 ore ed eventualmente modificato il fabbisogno orario delle varie classi di concorso (come detto ai punti 1 e 2 sopra riportati), il sistema informativo somma gli apporti orari così definiti a quelli delle altre classi di istruzione professionale del vecchio ordinamento, nonché, in caso di istituti di istruzione superiore, anche a quelli degli percorsi di studio. Il totale complessivo delle ore così definito, ai fini della determinazione delle cattedre ed eventuali spezzoni, è poi diviso per 18.

I Dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali, infine, dovranno verificare che il percorso proposto non determini situazioni di esubero.

Organici docenti 2023-24, 670mila contingente di diritto, 50mila di potenziamento. 9mila posti in più sul sostegno. NOTA Ministero [PDF]

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