Orizzontescuola.it – TFA sostegno, diploma ITP tecnico commerciale classe di concorso A066 idoneo per laccesso alla selezione. TAR Sicilia Laura Biarella

Il TAR Sicilia (Catania, Sezione III, n. 1629 del 17/05/23) ha stabilito che il diploma tecnico commerciale è idoneo a consentire l’accesso al corso di abilitazione al sostegno per la secondaria di II grado.

L’esclusione dal corso di specializzazione TFA sostegno

Una candidata si è rivolta al TAR Catania contro l’esclusione dal corso finalizzato al conseguimento del titolo di docente di sostegno per “scuola secondaria di secondo livello”, per l’a.a. 2021/2022, quale Insegnante Tecnico Pratico per la classe di concorso A66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica), al quale era stata ammessa con riserva nel mese di agosto 2022.

L’ Università motivava l’esclusione con riferimento all’avvenuto accertamento, in sede di verifica d’ufficio, eseguita ai sensi del bando, dell’inidoneità del titolo di diploma tecnico commerciale conseguito nell’a.s. 1992/93, presentato dalla candidata ai fini dell’ammissione al corso. Il riferimento, nell’atto impugnato, era alla “non coerenza con le classi di concorso vigenti”.

A066 classe di concorso ad esaurimento

Il TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il provvedimento di esclusione impugnato. In dettaglio, dal provvedimento di esclusione, dal verbale della Commissione in esso richiamato, nonché dalla comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha ricavato che l’esclusione della ricorrente dal corso trovasse fondamento in un’asserita inidoneità del titolo di studio dalla medesima posseduto, che era stata declinata dalla Commissione quale “non coerenza con le classi di concorso vigenti”. Tale motivazione era stata arricchita in sede difensiva dall’Università, che aveva introdotto il riferimento alla natura di classe “ad esaurimento” attribuibile alla A66, nonché col riferimento alla nota del Ministero n. 371182/2020.

Per l’Università resistente il diploma tecnico commerciale non risultava “coerente” con le classi di concorso vigenti, in specie con la A66, poiché questa risultava “ad esaurimento”, così impedendo che fossero abilitati nuovi insegnanti, come chiarito dal Ministero con la citata nota del 2020.

In senso contrario, il TAR ha ritenuto fondata la censura con la quale si assumeva che il diploma posseduto dalla candidata rientrasse tra quelli contemplati dalla normativa per l’accesso ai corsi di abilitazione.

I requisiti prescritti dal D. Lgs. 59/2017 operano dall’a.s. 2024/2025

Il TAR ha infatti precisato che il bando di concorso individuava i requisiti di partecipazione mediante richiamo all’art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 59/2017. Quest’ultimo, in relazione ai posti di insegnante tecnico-pratico richiede, quali requisiti: il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso, con esclusione, quindi, del diploma tecnico commerciale.

L’art. 5, c. 2, D.M. n. 92/2019, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, richiamato nel bando, con una con norma transitoria dispone che: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Inoltre, pure il D.M. n. 333/2022 col quale è stato bandito il VII Ciclo dei corsi di abilitazione (quello per il quale la ricorrente concorre) stabilisce che “Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019”. Per l’effetto, i requisiti prescritti dall’art. 5, c. 2, D. Lgs. 59/2017, potranno essere richiesti solo a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Vale il DPR 19/2016

Pertanto, il TAR ha individuato “la normativa vigente in materia di classi di concorso” che regola la selezione sottoposta al proprio in esame, nel d.P.R. n. 19/2016, cioè il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, il quale prevede che “I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.” A sua volta, la Tabella A allegata al d.P.R. stabilisce che per la classe di concorso A66 è sufficiente il diploma dell’istituto tecnico commerciale, ossia il titolo posseduto dalla ricorrente.

L’idoneità del diploma tecnico commerciale per accedere al corso di abilitazione

Il TAR ha quindi ritenuto che il diploma tecnico commerciale risulti idoneo a consentire l’accesso al corso di abilitazione, sentenziando al contempo che, per converso, la sua inidoneità non possa essere predicata sulla base di un’immotivata nota ministeriale (quella del 13.08.2020), e precisando che il Tar Lazio, nell’ordinanza depositata dalla ricorrente, ha ritenuto che tale nota del Ministero non potesse assumere il rango di atto modificativo del D.M.

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