Pagina Facebook: come può utilizzarla una scuola? Cosa può pubblicare? Una breve guida

Come più volte abbiamo sottolineato le “reti sociali” hanno contribuito e contribuiscono tuttora a modificare le interazioni tra le persone e tra queste e le istituzioni. Con l’espressione “social-network” si intende, si ricorda, una versione telematica delle “reti sociali” ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. Molti istituti sono stati costretti a riconoscere internet e i social network quale strumento fondamentale per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Social network un’opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola e gli studenti, le famiglie, gli Enti

Tutte le scuole, a vario titolo, identificano in internet e nei social network un’opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola e gli studenti, le famiglie, gli Enti e il territorio e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione. Per queste ragioni alcune scuole si dotano di appositi regolamenti in grado di disciplinare la gestione ed il funzionamento del profilo istituzionale del social network “Facebook” dell’Istituto. Un caso eccezionale per buona prassi è quello dell’Istituto Comprensivo “G. Troccoli” di Lauropoli – Cassano all’Ionio (CS) diretto dal dirigente scolastico prof. Michele Marzana, il cui regolamento definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

Il profilo istituzionale Facebook

È necessario, comunque, che ciascun Istituto riconosca il proprio profilo istituzionale presente in Facebook, attraverso atto formale, considerandolo importante per la libera espressione della collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle notizie, dell’immagine e delle peculiarità della scuola. La pagina istituzionale dell’Istituto su Facebook è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Istituto stesso. Tale condizione dovrebbe essere esplicitata nel P.T.O.F. proprio nella considerazione che il sito ufficiale è e rappresenta una fonte di informazione per la finalità di promozione dell’Istituto, documentazione ed informazione in generale. Tale regolamentazione dovrebbe, quindi, mirare a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.

Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

Il gestore della pagina scolastica dovrebbe essere il Dirigente Scolastico, responsabile dei contenuti. Il Dirigente Scolastico delega il docente con nomina di animatore digitale quale amministratore di sistema. Il Dirigente Scolastico – si legge nell’apposito regolamento dell’Istituto quello dell’Istituto Comprensivo “G. Troccoli” di Lauropoli – Cassano all’Ionio (CS) diretto dal dirigente scolastico prof. Michele Marzana – si avvale della collaborazione di docenti appositamente individuati per collaborare, congiuntamente all’amministratore, alla gestione della pagina scolastica. Il Dirigente Scolastico, l’animatore digitale e i docenti del team digitale dovrebbero assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi all’Istituto.

Cosa pubblicare sulle pagine di Facebook

Sulla pagina scolastica possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dall’Istituto, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico. Ogni immagine o video postati sul social-network “Facebook” devono riportare rigorosamente il logo dell’Istituto. In caso di foto e/o video ritraenti minori e/o soggetti la cui identità risulti identificabile, il gestore si impegna a raccogliere il consenso alla pubblicazione da parte del genitore e/o del soggetto interessato ove previsto, ai sensi del GDPR 679/2016. Nel rispetto dell’art. 9 del GDPR 679/2016, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta direttamente o indirettamente l’attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

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