Passaggio di ruolo interprovinciale: il docente che lo ottiene è nel vincolo triennale, ma può chiedere assegnazione provvisoria. Vediamo i dettagli

Il docente che ha ottenuto il passaggio interprovinciale potrà partecipare alla mobilità dopo un triennio e potrà chiedere AP solo nel grado di titolarità

Una lettrice ci scrive:

Ho appena ottenuto passaggio di ruolo da primaria ad infanzia interprovinciale, volevo sapere se era possibile fare domanda di assegnazione su primaria e se sono vincolata per 3 anni sul passaggio; io ho inserito i distretti

Con il passaggio di ruolo il docente modifica l’ordine o grado di istruzione di titolarità e, nel caso della nostra lettrice, il suo movimento ha determinato un’importante modifica in tal senso in quanto da docente titolare nella scuola Primaria è diventata titolare nella scuola dell’Infanzia, con alcune conseguenze sulle possibili domande che potrà presentare, sia per la mobilità territoriale o professionale che per la mobilità annuale.

Futura domanda di mobilità territoriale o professionale

La nostra lettrice ha partecipato alla mobilità interprovinciale, ottenendo il passaggio di ruolo richiesto.

Il movimento ottenuto determina per lei il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta, a prescindere dalla tipologia di preferenza sulla quale risulta soddidsfatta.

Nel suo caso, infatti, si tratta di movimento interprovinciale e il vincolo temporale scatta sia con preferenza analitica che con preferenza sintetica, in sintonia con quanto stabilito nell’art.2 comma 3 del CCNI, dove viene esplicitato quanto segue:

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. […]”

La docente, quindi, potrà partecipare alla mobilità territoriale o professionale solo dopo aver superato il triennio e potrà, conseguentemente, presentare domanda nell’a.s. 2025/26 per l’a.s. 2026/27

Domanda di assegnazione provvisoria per il 2023/24

La nostra lettrice, se in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria, ma potrà farlo soltanto nell’ordine di istruzione di titolarità, quindi nella scuola dell’Infanzia dove risulta titolare in seguito al passaggio di ruolo.

Non potrà, invece chiedere l’assegnazione provvisoria nella scuola Primaria, come vorrebbe fare, in quanto deve prima superare l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Questa disposizione è chiaramente stabilita nel CCNI sulla mobilità annuale, viene confermata ogni anno e si ritiene che anche per il prossimo anno scolastico ci sia una conferma in tal senso, ipotesi comunque da verificare con la pubblicaione del nuovo CCNI.

La disposizione di cui si parla è la seguente: ” [….]Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo […]”

La nostra lettrice, titolare nella scuola dell’Infanzia, sarà in anno di prova nel 2023/24 per cui, se tale disposizione sarà confermata, non potrà chiedere assegnazione provvisoria nella scuola Primaria

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