Pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi: si deve lavorare nella finestra di attesa?


La pensione anticipata ordinaria prevede una finestra di attesa di 3 mesi per la decorrenza del trattamento previdenziale.
La pensione anticipata ordinaria permette, indipendentemente dall’età, di accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Per la decorrenza della pensione è necessario attendere 3 mesi di finestra (che,ricordiamo, non si applicano ai dipendenti del comparto scuola e AFAM poichè hanno un’unica finestra di accesso alla quiescenza, rispettivamente il 1 settembre ed il 1 novembre di ogni anno). Rispondiamo ad un nostro lettore che ci chiede:
Salve , ła mia domanda sorge su questo dubbio…io a fine maggio 2022, avrò maturato 42 anni e 10 mesi di contributi. Posso ritirarmi dal lavoro e non fare la finestra dei 3 mesi, consapevole che il primo assegno di  pensione lo riceverò a settembre. Chiedo se mi verranno accreditati gli arretrati dei 3 mesi di Giugno, Luglio e Agosto… grazie in anticipo per la disponibilità.
La normativa previdenziale che regola l’accesso alla pensione anticipata ordinaria prevede come unico requisito di accesso quello contributivo indipendentemente dall’età. Per accedere, quindi, è necessario aver maturato:
Per la decorrenza del trattamento pensionistico, poi, è richiesta una finestra di attesa di 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti. Una volta raggiunti, quindi, i requisiti richiesti dalla misura il lavoratore può anche decidere di smettere di lavorare ed attendere i 3 mesi. Nulla obbliga, infatti, a lavorare durante la finestra di attesa. Le scelte per il lavoratore sono quindi due:
In base a quanto detto fino ad ora, quindi, lei può scegliere di ritirarsi dal lavoro al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi e non lavorare la finestra di 3 mesi, ma per quel periodo non avrà diritto neanche agli arretrati della pensione che, appunto, decorre solo trascorsi i 3 mesi in questione.
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Pietro Guerra

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