Pensione quota 100 è compatibile con interessi di BTP, dividendi e cedole obbligazionarie?

E’ possibile cumulare con i redditi da pensione quota 100 quelli derivanti da investimenti in BTP, azioni o obbligazioni?

La normativa che ha introdotto la quota 100 pone un grosso limite a chi ha scelto questa misura: il divieto di cumulo tra redditi di pensione e quelli derivanti da lavoro. Anche se, detta così, la legge appare molto chiara, bisogna ammettere che, invece, è abbastanza fumosa e di non facile interpretazione. Sono molti, infatti, i lettori che ci scrivono in merito per capire come comportarsi in attesa di compiere i 67 anni che faranno venire meno questo divieto. Rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che chiede:

Buona sera Dottoressa,

Mi scuso se la disturbo in merito ad una questione che induce ad interpretazioni differenti.
Gli interessi derivanti da titoli di Stato(btp) ,dividendi da azioni, oppure da cedole obbligazionarie sono incompatibili con la pensione quota 100?La normativa INPS alla quale Lei  fa riferimento nei suoi preziosi articoli in merito all’argomento quota 100 e che ho più volte consultato , non essendo un addetto ai lavori, mi risulta di difficile interpretazione e pertanto mi rivolgo a Lei per conoscere il suo insindacabile parere chiarificatore. Grazie ancora  di tutto.

Pensione quota 100 è compatibile con quello che si guadagna da investimenti?

A tal proposito è di grande aiuto la circolare INPS 117 del 9 agosto 2019.  La circolare dell’istituto, infatti, spiega in modo molto dettagliato quali sono redditi incumulabili e cumulabili con quelli da pensione per la quota 100.

Non possono essere sommati a quelli da pensione, pena la sospensione del trattamento per l’intero anno solare, i redditi collegati al lavoro. Sia esso autonomo che dipendente.

Vi sono anche dei redditi che l’INPS elenca come non rilevanti ai fini dell’incumulabilità con la pensione e sono:

  • indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001)
  • compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
    indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
  • indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);
  • redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Anche se non elencati in modo chiaro ed inequivocabile i redditi derivanti dagli interessi per investimenti (BTP, titoli azionari o obbligazionari) non sono redditi derivanti da attività da lavoro e pertanto sono cumulabili, senza alcun problema, con la pensione quota 100. Così, come ad esempio, è cumulabile l’eventuale reddito derivante dalla locazione di un immobile posseduto.  I redditi da investimento, infatti, potrebbero essere equiparati tranquillamente a quelli del secondo punto dell’elenco che fornisce l’INPS: redditi da impresa non connessi all’attività di lavoro.  Determinante, in tutti i casi, che i redditi prodotti non derivino da attività lavorativa.

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