Pensioni scuola 2024, le domande docenti e ATA sono disponibili su Polis Istanze online. Guide Ministero

Sono disponibili le domande del personale della scuola per andare in pensione dal 1° settembre 2024. Le istanze sono compilabili su Polis Istanze online fino al 23 ottobre 2023 e fino al 28 febbraio 2024 per i dirigenti scolastici, così come indicato dalla nota ministeriale n. 54257 del 18 settembre 2023.

Le istanze disponibili su Polis sono cinque:

La prima contiene le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Le domande di cessazione ordinaria sono due: una per il personale docente e ATA e una per i dirigenti scolastici

La seconda, la terza, la quarta e la quinta contengono, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022)

Le altre domande disponibili, anch’esse separate per docenti e ATA e dirigenti scolastici, si compilano per quota 100, quota 102, quota 103 e opzione donna.

GUIDE MINISTERO

Gli interessati trovano su Istanze online le guide per compilare le domande:

Guida opzione donna DS

Guida opzione donna docenti e ATA

Guida quota 100 docenti e ATA

Guida quota 100 DS

Guida quota 102 docenti e ATA

Guida quota 102 DS

Guida quota 103 DS

Guida quota 103 docenti e ATA

Guida cessazioni ordinarie DS

Guida cessazioni ordinarie docenti e ATA

Requisiti e tipologie pensioni

Pensione di vecchiaia, articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011

D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2024+ anzianità contributiva minima di 20 anni

A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2024 + anzianità contributiva minima di 20 anni

Pensione di vecchiaia, Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

a domanda, 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024+anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024

Pensione anticipata, articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024:

Requisiti contributivi donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
Requisiti contributivi uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna, articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021

Requisiti anagrafici: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Quote 100 e 102, articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Requisiti contributivi (maturati entro il 31 dicembre 2021): anzianità contributiva minima di 38 anni

Requisiti anagrafici: 62 anni

(requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022): anzianità contributiva minima di 38 anni +64 anni

Pensione anticipata flessibile, articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni +62 anni

Opzione donna, articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 + 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)

Condizioni a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge
o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

Normativa

DECRETO

NOTA

Tabella requisiti 

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