Percorsi abilitanti 30 CFU per docenti abilitati o specializzati, entrano in sovrannumero per altra abilitazione: non c'è limite alle domande – Orizzonte Scuola Notizie

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Il docente, già abilitato o specializzato, può conseguire una nuova abilitazione, accedendo ai nuovi percorsi di cui al DPCM del 4 agosto 2023. Nessun limite per gli interessati.

Nuovo sistema reclutamento

La disposizione relativa al conseguimento di un’altra abilitazione è contenuta nel decreto D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge 79/2022) e dal DL 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023), nonché nell’attuativo DPCM del 4 agosto 2023. Il predetto decreto legislativo ha delineato il sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, sistema che si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Precisiamo che sino al 31/12/2024 è prevista una fase transitoria che accompagnerà il nuovo sistema sino alla sua entrata a regime.

Ai sensi di quanto disposto nell’articolo 13 del DPCM succitato:

  1. i docenti già abilitati o specializzatati su sostegno possono conseguire l’abilitazione per altre classi di concorso o altri altri gradi di istruzione, conseguendo trenta dei sessanta CFU/CFA del summenzionato percorso;
  2. al fine suddetto, gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio d’accesso alla classe di concorso o grado di istruzione, per i quali intendono abilitarsi;
  3. i contenuti del percorso in esame sono definiti dai Centri, deputati all’erogazione dei percorsi abilitanti, sulla base della corrispondenza rilevata tra competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A al DPCM;
  4. i percorsi in esame si svolgono secondo le modalità indicate all’art. 2 -ter , comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 75/2023, in base ai quali: non è più previsto il tirocinio diretto; il percorso potrà essere svolto interamente anche in modalità telematica sincrona (mentre prima della modifica, soltanto il 20% del percorso poteva essere svolto in tale modalità);
  5. la prova finale consiste in una prova scritta e una lezione simulata; quest’ultima è la medesima prevista per il percorso di 60 CFU/CFA, mentre per la prova scritta sono state fornite specifiche disposizioni. In base a queste ultime, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione;
  6. i percorsi in esame sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4.

Riguardo al punto 6, precisiamo che:

  • il DPCM del 4 agosto 2023 prevede che con decreto del MUR, sentito il MIM, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno per i tre anni scolastici successivi, indicato dal MIM sulla base di: posti vacanti della programmazione regionale degli organici, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato; contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente; posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero; esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate;
  • in caso le domande di accesso ai percorsi eccedano il livello sostenibile individuato, secondo quanto detto sopra, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal medesimo decreto con cui è individuato il predetto livello;
  • i percorsi in esame, ossia dedicati a chi è già in possesso di un’altra abilitazione o della specializzazione su sostegno, sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi.

Conclusioni

In definitiva, per i docenti (già abilitati o specializzati), che intendono conseguire un’altra abilitazione, non è previsto alcun limite in termini di numero di docenti da abilitare, ragion per cui tutti coloro i quali presentare l’istanza potranno partecipare.

Inoltre, diversamente da quanto disposto prima delle modifiche apportate al D.lgs. 59/2017 dal DL 75/2023, non è più previsto il tirocinio diretto; il percorso potrà essere svolto interamente anche in modalità telematica sincrona.

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