Permessi brevi ATA, fino a 36 ore ad anno scolastico. Il mancato recupero comporta la decurtazione dello stipendio

L’art. 16 del CCNL 2006-09 prevede che il personale ATA anche supplente, può usufruire di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. I permessi orari danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro, sospendendo o interrompendo per brevi periodi di tempo (per una o poche ore) l’attività lavorativa giornaliera.

Una lettrice chiede

Gentile redazione, ho preso supplenza come assistente amministrativa in una scuola di Brescia. Posso prendere delle ore di permesso o soltanto il personale di ruolo può farlo? Se la risposta è affermativa, quante ore mi spettano e devo recuperarle? Grazie mille

Sì, può usufruire dei permessi brevi.

Per il personale ATA sono previste 36 ore ad anno scolastico. La durata non può essere superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio.

Tuttavia, è tenuta al recupero delle ore. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero è bene che sia concordato con il DSGA. Si precisa che le situazioni di debito orario ordinario maturate dal dipendente, non possono che essere recuperate nei giorni settimanali in cui, normalmente, è prevista l’erogazione della prestazione lavorativa.

Il mancato recupero delle ore entro i termini prescritti comporta una decurtazione della retribuzione dello stesso, in misura strettamente proporzionale alla effettiva durata della mancata prestazione lavorativa. Questo se il mancato recupero è dovuto al dipendente.

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