Permessi brevi orari, per docenti primaria fino a 24 ore ad anno scolastico. Non è richiesta giustificazione

L’art. 16 del CCNL 2006-09 prevede che il dipendente (docente ed ATA), anche a tempo determinato, può usufruire di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. I permessi orari danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro, sospendendo o interrompendo per brevi periodi di tempo (per una o poche ore) l’attività lavorativa giornaliera.

Una lettrice scrive:

Gentile redazione, sto svolgendo supplenza in una scuola primaria. Vorrei sapere se posso richiedere un permesso di due ore per motivi personali? Quante volte si possono richiedere e come devo documentare i motivi?

Per ogni anno scolastico ci sono dei limiti:

  • Secondaria I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
  • Scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
  • Scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.

Ad esempio: se si hanno 3 ore di lezione giornaliere si può chiedere 1 ora di permesso. Con 5 ore di lezione giornaliere si potrà al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio

Quanto alla documentazione per richiedere i permessi, non è indicato nella norma che le esigenze del lavoratore debbano essere obbligatoriamente documentate o certificate. Il personale che fruisce dei permessi brevi  dunque non è tenuto ad alcuna giustificazione, neanche con autodichiarazione, sia preventivamente, delle ragioni a supporto della richiesta, che al rientro in servizio dopo l’utilizzazione del permesso.

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