Personale Ata: è possibile cumulare più incarichi a tempo

L’USR Toscana risponde ad un quesito posto dall’ATP di Massa Carrara

Il quesito riguardava la  possibilità che il personale A.T.A. a tempo indeterminato in servizio annuale a tempo determinato su profilo diverso da quello di appartenenza ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 comparto “Scuola”, con orario settimanale di servizio inferiore a quello previsto contrattualmente per il posto ricoperto, possa essere destinatario di ulteriori nomine a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie al fine di ottenere completamento dell’orario di servizio.

L’USR della Toscana ha risposto  in questi termini:

L’art. 59 del citato C.C.N.L., com’è noto, dispone che il personale ATA può accettare, nell’ambito del compartoscuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, e che l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazionedella relativa disciplina prevista dal C.C.N.L. per il personale assunto a tempo determinato. L’ARAN ha chiarito,con nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004, che l’annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa èda intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto.
Pertanto, il personale A.T.A. che abbia sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 30giugno o al 31 agosto ai sensi dell’art. 59 è posto in aspettativa senza assegni ed è sottoposto alla disciplina contrattuale del corrispondente personale a tempo determinato, senza che in ciò assuma rilevanza l’orario di servizio prestato sul profilo ricoperto a tempo determinato.
La disciplina contrattuale per il personale a tempo determinato, riferibile quindi anche al personale in parola, riguarda il trattamento economico, le ferie, etc., nonché – ai sensi del comma 1 dell’art. 60 del citato C.C.N.L. il diritto al completamento dell’orario “ove ne ricorrano le condizioni”.
In assenza di alcun rinvio a quanto disposto all’art. 59, le condizioni indicate dal citato articolo 60 per avere dirittoal completamento non possono che rinvenirsi nelle norme sul completamento di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (contenente il regolamento sulle norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) in quanto compatibili con la posizione di titolarità del personale in discussione che, pur’ anche posto in aspettativa senza assegni, nel profilo di provenienza rimane dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione.

Fonte dell’articolo: USR Toscana

Pietro Guerra

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