Un’esaustiva campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha edotto personale docente e ATA, genitori e alunni sulle principali novità introdotte dal D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023. La legge introduce alcune novità in materia di polizze assicurative. A tal fine l’articolo ritiene utile fornire le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole sull’eventuale adesione, proposta da tantissime scuole, ai contratti con istituti assicurativi per implementare l’assicurazione garantita, nelle forme e nei modi che si diranno appresso, dall’INAIL.
Con l’art. 18 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, già convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85, conosciuto come Decreto Lavoro, si è stabilito, per l’anno scolastico in corso, il 2023/2024, di ampliare il nucleo delle coperture assicurative a carico dell’INAIL. L’articolo 18 ha introdotto importanti novità in ordine alla tutela infortunistica.
Per l’anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall’INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa» (articolo 18, comma 2, lettera f). La circolare n. 45 del 26.10.2023 dell’Istituto INAIL fornisce importantissimi chiarimenti alla luce delle novità normative introdotte.
Specifica, nel preambolo, che “L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
L’estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali , ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie. Con la presente circolare, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , si forniscono le conseguenti istruzioni”.
L’articolo 18 del D.L. 48
L’articolo 18 del D.L. 48 ha introdotto novità sulla tutela infortunistica:
- agli alunni e agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, per l’anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall’INAIL “limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate” (articolo 18, comma 2, lettera f);
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, per l’anno scolastico 2023/2024, godono della tutela erogata da INAIL senza alcuna limitazione.
La citata Circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 (trasmessa, a tutti gli USR, ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie dal Ministero dell’istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con nota 35428 del 27.10.2023), più nel dettaglio, specifica i soggetti destinatari ed evidenzia “L’articolo 18, comma 2, elenca analiticamente i soggetti tutelati, come segue: Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:
- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate; - gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti”.
L’assicurazione pubblica obbligatoria (INAIL)
L’assicurazione pubblica obbligatoria (quella garantita dall’Istituto INAIL), prima dell’intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai sensi dell’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:
- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
attività di educazione fisica nella scuola secondaria; - attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Pertanto, sottolinea in una sua molto e ben articolata nota il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore, alla guida dell’Istituto Scolastico Comprensivo Statale Elio Vittorini San Pietro Clarenza, è indubbio che sia stato compiuto un passo avanti per il limite previsto fino a ieri sulla tutela ai soli infortuni occorsi in occasione delle esercitazioni tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazione di lavoro, comprendendo così, ad oggi, anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall’art. 1 del Testo Unico; configurandosi tale copertura come “rischio in aula”.
La copertura assicurativa INAIL per il personale scolastico
Specifica la Circolare INAIL che abbiamo richiamato sopra: “La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo,
nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento. Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca10 finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento”.
La copertura assicurativa INAIL per alunni e studenti
La Circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 sottolinea che “La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 784 della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica). Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela. L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.
La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).
Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro”.
Infortuni in itinere: docenti sì, alunni no
L’estensione fornisce, ribadisce il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore, per il personale scolastico anche la base giuridica esplicita per l’applicazione della tutela contro gli infortuni in itinere, copertura che era stata riconosciuta in favore solo di alcune figure. Resta invece esclusa per gli studenti la copertura per gli infortuni in itinere, come specificato nella limitazione posta dalla lettera f) del c. 2 del Decreto Lavoro e in conformità alla norma generale che, includendo la categoria degli infortuni in itinere nella tutela assicurativa dell’INAIL, fa riferimento esclusivo agli spostamenti da o verso un “luogo di lavoro”. Per cui la prima e importante precisazione è che la copertura Inail copre esclusivamente gli infortuni e interviene solo nei casi di invalidità permanente e morte con alcune specifiche ben precise che possiamo sintetizzare in caso di invalidità permanente nel seguente modo:
- Inferiore al 6%: nessun indennizzo;
- Dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- Dal 16% al 100% una rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita e da un’ulteriore quota di rendita, per conseguenze patrimoniali.
Chiarisce la circolare INAIL N. 45 del 26.10.2023 “La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo”.
Il caso morte
In caso di morte è prevista dall’INAIL una prestazione che viene fissata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo. Quindi, allo stato attuale, tale prestazione non è prevedibile.
Prestazioni assicurative
La Circolare INAIL definisce il concetto di prestazioni assicurative e specifica “In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative. Le prestazioni economiche Inail, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della
rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. Nel far rinvio alla disciplina vigente, di seguito si riportano le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall’Inail, agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione:
- prestazioni economiche: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti;
- assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
- prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi”.
Cosa ha coperto fino ad oggi la polizza assicurativa stipulata dalla scuola?
La polizza integrativa che la scuola annualmente sottoscrive copre:
- Responsabilità Civile Terzi
- Infortuni, caso morte
- Infortuni caso Invalidità Permanente
- Malattia
- Rimborso Spese Mediche
- Assistenza a scuola (soprattutto nei viaggi di istruzione)
- Tutela Legale.
Come conviene implementare il sistema di protezione assicurativa obbligatoria? Utile o necessario?
Alla luce delle novità, risulta comunque conveniente, sotto il profilo civilistico, continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli studenti dal momento che esse, continua il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore, se ben studiate, garantiscono una tutela infortunistica capace di implementare quella erogata dall’INAIL in base all’articolo 66 del DPR n. 1124/1965 sotto i seguenti profili:
- copertura per l’ipotesi di responsabilità civile verso terzi;
- quello della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
- quello dell’ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);
- quello del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).
Molti dei sinistri che accadono quotidianamente a scuola – sottolinea il dirigente scolastico prof.ssa Anna Molaro che guida, brillantemente, la Scuola Secondaria di I Grado Statale “M. Stanzione” di Frattamaggiore (NA), in una sua circolare di cui si allega tabella riepilogativa – non sono indennizzati con la sola copertura INAIL, quali ad esempio:
- Infortuni che determinano una micro-invalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%;
- Annullamento viaggio organizzato a seguito di infortunio o malattia improvvisa;
- La rottura di occhiali da vista;
- L’applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie;
- La distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore.
RC Generalee INAIL – TABELLA RIASSUNTIVA
Circolare_n__trasmissione Circolare INAIL del 26 ottobre 2023
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0035428.27-10-2023 trasmissione circolare INAIL del 26 10 2023
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