Nota di sollecito del 29 settembre e FAQ alle istituzioni scolastiche beneficiarie del PON Scuola 2014-2020: la chiusura della relativa programmazione è imminente e non sarà possibile concedere proroghe ai termini previsti per la realizzazione dei progetti finanziati con il PON Scuola.
Se le scadenze non vengono rispettate – si legge nella nota – non sarà possibile avere rimborso per le spese sostenute.
Nuove scadenze:
Non cambiano i termini per gli avvisi prot. 78988, 91289 e 100100 del 2023 (laboratori green 3a e 4a edizione, cablaggio/digitali board/laboratori green).
Alcune FAQ pubblicate dall’Autorità di Gestione del PON Scuola 2014-2020:
D1. Come mai non saranno più concesse proroghe per la realizzazione delle attività ?
R1. I termini sono stati definiti tenuto conto che il 31 dicembre 2023 è la data ultima per l’ammissibilità della spesa sostenuta dai beneficiari del PON Scuola, ai sensi dell’art. 65(2) del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Affinché la spesa sostenuta sia considerata ammissibile, occorre che sia stata effettivamente pagata e quietanzata dallo specifico beneficiario entro il 31 dicembre 2023, in attuazione di un progetto autorizzato da questa Autorità di gestione. Non è
sufficiente, dunque, aver assunto una obbligazione giuridicamente perfezionata e, nemmeno, aver ricevuto una fattura.
Le spese eventualmente sostenute dopo il 31 dicembre 2023 sono inammissibili, non saranno rimborsate dalla Commissione europea né, quindi, potranno esserlo da questa Autorità di gestione (per i progetti finanziati col FSE e rendicontati a costo standard, l’ammissibilità della spesa si attesta con la data di chiusura del modulo formativo).
Occorre, inoltre, tener conto che l’operatività di cassa sul conto corrente di contabilità speciale utilizzato per la gestione dei fondi strutturali europei termina, indicativamente, a metà dicembre; che occorre riservare tempo ai controlli; che altro
ne serve per ottenere dalla Commissione europea prima e dal MEF poi il rimborso delle domande di pagamento.
D4. (FESR) È possibile concludere una procedura di acquisto collaudando un valore merce inferiore a quello indicato nel contratto/ordine ?
R4. SÌ.
In caso di consegne parziali, è necessario che tutti gli importi inseriti in GPU siano aggiornati agli effettivi costi dei beni acquistati per il progetto, affinché sia possibile chiudere formalmente l’attività negoziale, propedeuticamente alla chiusura del
progetto. Le indicazioni operative sono contenute nel MOG relativo al singolo avviso.
D5. (FESR) In caso di forniture tardive rispetto ai termini contrattuali, occorre assoggettare il fornitore a penali ?
R5. SÌ.
Si applicano le clausole penali previste dallo specifico contratto. Si rammenta che il contratto deve prevedere penali per il ritardo nella fornitura, come stabilito dall’art. 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall’art. 126 del decreto
legislativo n. 36 del 2023.
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