In materia di non ammissione alla classe successiva la valutazione del percorso scolastico svolto dall’alunno durante l’anno e i risultati raggiunti dallo stesso costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nelle limitate ipotesi di illogicità e contraddittorietà manifeste. Lo ha ribadito il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto – Venezia (Sezione 4, Sentenza 14 novembre 2023, n. 1626), rammentando gli ulteriori principi interpretativi.
Uno studente del III anno di liceo classico non veniva ammesso alla classe successiva, poiché all’esito delle prove di recupero aveva conseguito la valutazione insufficiente in tre materie. Lo studente ha quindi impugnato il giudizio di mancata ammissione alla classe successiva.
Nel rigettare il ricorso il Tar Veneto ha ribadito alcuni indirizzi interpretativi considerati pietre miliari nell’ambito della non ammissione alla classe successiva:
- la valutazione del percorso scolastico svolto dallo studente nel corso dell’anno e dei risultati raggiunti dal medesimo costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste (cfr.,ex plurimis, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 3 ottobre 2022, n. 384 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1719);
- ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dall’alunno (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2017, n. 1748) ed è irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi (cfr., ex plurimis, TAR Sicilia, Palermo, 22 maggio 2023 n. 1700);
- la non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell’anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (TAR Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342; TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2022 n. 2340; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194);
- le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell’alunno nell’anno scolastico (TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952; TAR Toscana, Firenze, I, 17 ottobre 2017 n. 1246).
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