Precari, NASpI: supplenza durante la NASPI, cosa succede? E se il lavoro è part-time? Breve guida

Una docente ha citato per il tramite del proprio difensore l’INPS deducendo di aver percepito l’indennità di disoccupazione in relazione alla cessazione della supplenza e l’INPS le aveva richiesto la restituzione della somma percepita a titolo di indennità sul presupposto che la docente avesse lavorato con un contratto di lavoro determinato nello stesso mese. La lavoratrice eccepiva in verità di aver lavorato solo per due giorni nel mese in questione per cui la indennità non dovuta era soltanto quella dei giorni lavorati e non quella di tutto il mese .

Cosa dice l’INPS sulla NASPI in caso di svolgimento di attività lavorativa?

Che devo fare se trovo un nuovo lavoro mentre prendo la NASpI?
Per mantenere il diritto alla NASpI devi comunicare l’assunzione tramite il servizio “NASPI-COM: invio comunicazione” reperibile sul sito INPS e accessibile con le proprie credenziali nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “NASpI” nel campo “Testo libero” e cliccando su NASpI-COM: invio comunicazione.

NASpI e lavoro accessorio

La prestazione di lavoro accessorio è compatibile con la NASpI?
Se percepisci già la NASpI, puoi svolgere attività lavorativa di natura occasionale (lavoro accessorio) solo in caso di lavori sporadici e saltuari, remunerati tramite il Libretto famiglia, nel limite complessivo di 5mila euro annui.
Nel caso in cui i compensi non superino detto limite, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da tale attività.

Indennità di partecipazione a tirocini formativi e NASpI
Se il disoccupato percepisce la NASpI e frequenta tirocini formativi ha diritto alla NASpI o all’indennità di tirocinio?
Nell’ipotesi in cui il tirocinante percepisca la NASpI, l’indennità di tirocinio non può essere corrisposta salvo diversa previsione della normativa regionale sulla indennità di sua competenza.

NASpI e nuova attività lavorativa

Cosa succede se trovo una nuova occupazione dopo aver inviato la domanda di NASPI?
Nell’ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di carenza) o durante il periodo di preavviso, l’indennità NASpI non spetta.

Per poter beneficiare dell’indennità, dovrai quindi presentare una nuova domanda a seguito della cessazione del nuovo rapporto di lavoro.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro, la prestazione decade.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, hai diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Se richiedi il “cumulo” potrai continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto; in caso contrario, la prestazione viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

Cosa posso fare in caso di decadenza della NASpI a seguito di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e cessato anticipatamente?
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), puoi presentare una nuova domanda di NASpI. Non puoi chiedere, invece, il ripristino del pagamento della precedente prestazione perché decaduta.

NASpI e rapporti di lavoro part time

Si può avere diritto alla NASpI in caso di più rapporti di lavoro part time?
Nel caso in cui il richiedente abbia contemporaneamente più rapporti di lavoro part time, alla cessazione di uno di essi può presentare domanda di NASpI a condizione che venga comunicato il reddito presunto per l’attività rimasta in essere, che deve essere pari o inferiore a 8.145 euro. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.

Il principio della buona fede e la restituzione dell’intera NASPI

Nel caso in commento il giudice osserva che vi è  il dovere “da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato”. Cioè che il lavoratore che è tenuto a restituire una somma contestata, può non restituirla nell’immediato poiché si deve tenere conto della sua situazione patrimoniale ed economica, dunque va valutata la rateizzazione. In altre ipotesi , invece, continua il giudice del Tribunale di Frosinone, nella Sentenza n. 689/2023 del 24-05-2023, che siffatto bilanciamento degli interessi, può anche “far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione”.

Se il lavoratore ha operato in buona fede va restituita solo la NASPI per i giorni in cui si è lavorato?

“… L’indennità di disoccupazione non dovuta sarà quindi ripetibile, anche se percepita in buona fede, ma si dovrà applicare il meccanismo di cui all’art. 2033 c.c. in modo tale da consentire, nel caso concreto, di non sacrificare eccessivamente la posizione del percipiente in buona fede che, comunque, sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. In definitiva, per le svolte considerazioni, la indennità erogata all’attrice a seguito della domanda amministrativa  è ripetibile soltanto nei limiti della prestazione indebita erogata per i giorni (omissis) , mentre è illegittima la richiesta dell’INPS di restituzione delle somme erogate all’attrice a titolo di indennità per il restante periodo.

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