Prefestivi, personale ATA costretto a “bruciare” le ferie

Non tutti i dipendenti pubblici pare sono uguali. Una delle questioni che avallerebbe questa differenza di trattamento è quella ad esempio delle chiusure nei prefestivi. Con il corpo docente che non è costretto salvo qualche deroga ex lege per la questione della monetizzazione ad usufruire delle ferie, ma il personale ATA invece nella quasi totalità dei casi deve “bruciarsele”. 

Per “giornata prefestiva” si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite OM di riferimento che contempla le festività: tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.

Le ferie per il personale ATA

L’articolo 13 del CCNL scuola afferma che il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA e compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Il recupero delle ore prestate in più

L’articolo 54 del CCNL scuola riconosce che se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.

Nei prefestivi ferie o recuperi, quando si potrebbe applicare l’articolo 1256 del codice civile

Il comma 1 dell’articolo 1256 del Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Il comma 2 “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.

Ora, dal momento che una scuola decide autonomamente di disporre la chiusura della stessa nei giorni prefestivi, per quale motivo il personale ATA deve essere indotto a prendersi delle ferie, a ricorrere ai recuperi o a quant’altro? Un motto latino diceva extinguitur obligatio si in eum casum inciderit, a quo incipere non potest.  Un’obbligazione si estingue se accade un fatto per il quale la prestazione dovuta non possa iniziare. La chiusura della scuola disposta per i prefestivi è un fatto per il quale la prestazione non deve iniziare, e sarebbe giusto che per gli ATA almeno per questi giorni, si possa applicare lo stesso regime che accade generalmente per il personale docente che non si vede imposte ferie d’ufficio, salvo ovviamente per quella casistica che vuole che i giorni di ferie vengano usufruiti durante il periodo di sospensione dell’attività didattica ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per evitare la questione problematica della monetizzazione delle stesse.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version