Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto: quando e come si valuta

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Il punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto si può valutare sia per la scuola che per il comune, ma i due punteggi non sono cumulabili per lo stesso anno scolastico.

Una lettrice ci scrive:

Presto servizio nella mia scuola di titolarità dall’anno scolastico 2019/2020 e ugualmente nel comune, poiché il servizio di ruolo prestato negli anni precedenti è stato svolto nel sostegno.
Dunque nell’ aggiornamento della graduatoria interna di istituto nella sezione continuità nel comune, il mio punteggio in che modo potrà essere valutato ? Un punto all’anno vale 3, escludendo l’anno in corso?”

Il docente che ha prestato servizio continuativo nella stessa scuola per la stessa classe di concorso e tipologia di posto può far valere il punteggio di continuità maturato sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto.

Il dubbio della nostra lettrice riguarda il calcolo del punteggio per la graduatoria interna di istituto, per la quale il conteggio è più favorevole al docente rispetto alla mobilità, in quanto la continuità si può valutare dopo aver maturato un solo anno nella scuola. Inoltre, per la graduatoria interna è prevista la valutazione anche per la continuità di servizio nel comune di titolarità

Valutazione della continuità nella scuola

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo svolto nela scuola di titolarità. Questo servizio deve, però, essere svolto nella stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Il docente che ottiene trasferimento nella stessa scuola su altra tipologia di posto o passaggio di cattedra in altra classe di concorso, interrompe, quindi, la continuità e perde il punteggio maturato anche se la scuola di titolarità è rimasta la stessa.

Il punteggio spettante per la continuità è di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per
ogni anno successivo al quinto

Valutazione della continuità nel comune

Per la graduatoria interna di istituto, come chiarisce la nota esplicativa 5 bis) della tabella di valutazione allegata al CCNI 2022, si può valutare anche la continuità di servizio nel comune di titolarità con 1 punto per ogni anno

Anche in questo caso, come per la continuità nella scuola di titolarità, il servizio deve essere prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio sia nella scuola che nel comune.

Si ritiene importante, inoltre, ricordare e sottolineare quanto segue:

1- Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda

2- Il punteggio per la continuità nella scuola di titolarità non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nel comune di titolarità

Conclusioni

La nostra lettrice titolare nella scuoa per la stessa tipologia di posto dall’anno scolastico 2019/20, ha maturato tre anni di continuità e, per la graduatoria interna di istitituo, le spettano, quindi, 6 punti. Non potrà valutare, invece, la continuità nel comune perchè riguarderebbe gli stessi anni scolastici e, come precedentemente sottolineato, non si posssono cumulare i due punteggi per gli stessi anni scolastici

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