Punteggio di continuità: quali conseguenze in seguito a movimento volontario

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Il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità si perde in seguito a mobilità volontaria. Si potrà maturare nella nuova scuola di titolarità a decorrere dall’anno scolastico in cui si ottiene il movimento volontario

Una lettrice ci scrive:

Sto valutando se presentare o meno domanda di mobilità e ho un dubbio riguardo al mio punteggio risultante dal punteggio di anzianità di servizio e continuità.
È dall’a.s. 2018/2019 che lavoro nello stesso I.C., quest’anno dovrei aver maturato 55punti (di cui 8 di continuità). Se ottengo mobilità o assegnazione provvisoria quegli 8 punti vengono totalmente persi oppure semplicemente rimangono conteggiati nel mio punteggio facendomi partire da 0 di continuità nel nuovo I.C. di trasferimento?

Nella valutazione del punteggio, sia per la mobilità, che per la graduatoria interna di istituto, una voce importante è rappresentata dal punteggio di continuità, come indicato nella Tabella di valutazione A1 lettera C, allegata al CCNI 2022.

Punteggio di continuità, come e quando si valuta

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto

Questo punteggio si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Per la mobilità di valuta dopo aver maturato un triennio nella scuol di titolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno

Puntegguo di continuità: quando di perde

Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a mobilità volontaria, sia territoriale che professionale. E’ utile sapere, comunque, che il solo fatto di presentare domanda senza, però, ottenere il movimento richiesto non fa perdere il punteggio maturato

Questo punteggio, inoltre, si perde anche in seguito ad assegnazione provvisoria, ad eccezione del docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se otterrà il movimento che le interessa perderà gli 8 punti di continuità maturati nell’IC di attuale titolarità. Questo punteggio sarà azzerato e non potrà essere aggiunto a quello maturato per il servizio, come previsto nella lettera A) della succitata Tabella A1). La docente potrà ricominciare a valutare la continuità nella nuova scuola di titolarità partendo dall’anno scolastico di arrivo nella scuola

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