Reclami e ricorsi genitori contro esiti scrutini e voto esami: tempistica, cosa fa il dirigente scolastico. NOTA

Le valutazioni dei docenti, si sa, a volte non piacciono ai genitori. E c’è chi si rivolge al tribunale per cercare di ottenere un esito diverso. Di pochi giorni fa la notizia di una studentessa che, dopo essere stata bocciata e aver fatto ricorso al Tar, è stata riammessa agli esami per poi venire respinta all’orale.

Il caso non è certo isolato, spesso ne raccontiamo. Ma come fare per presentare ricorso, quali sono le tempistiche da rispettare e cosa fa la scuola?

L’USR Umbria ha riproposto una nota del 2015, ancora valida, con le indicazioni utili sia per le scuole che per i genitori.

I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

I reclami avverso le procedure di scrutinio e di esame delle scuole vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. In questo caso al dirigente scolastico.

Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previo accoglimento dell’istanza da parte del dirigente scolastico. Ove trattasi di atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire informalmente.

Il dirigente scolastico, avuta comunicazione del reclamo, deve valutare una delle seguenti alternative:

  • nel caso di fondatezza manifesta delle ragioni ivi richiamate accoglierlo o rigettarlo (con motivazione);
  • nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente, procedere alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni) e proporre, a conclusione dell’istruttoria, eventuali modifiche da apportare per esempio all’organo collegiale che ha formulato il giudizio a sanare eventuali anomalie riscontrate. In alternativa disporre per l’archiviazione dell’atto (in caso di mancanza di riscontri di fondatezza del reclamo);
  • In casi particolari si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto possibile nell’ambito delle attribuzioni di cui agli art 8 e 9 del DPR 11/2/2014 n 98

La stessa procedura si segue anche nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, con la differenza che se si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione di esame, deve essere inoltrata richiesta direttamente all’USR.

Se invece viene presentato ricorso al Tar o l’Avvocatura dello Stato invia alla scuola la richiesta di deduzioni e di atti è necessario inviare all’organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica), ovvero:

1) i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri);
2) le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);

3) i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);

4) gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;

5) le comunicazioni alla famiglia;

6) la c.d. “ratifica” finale;

7) (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;

8) (in caso di bocciatura agli esami) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;

9) (in caso di bocciatura agli esami) il provvedimento finale;

10) ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione

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