La responsabilità “patrimoniale” della scuola e del docente nei confronti di eventuali danneggiati è regolata dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (sostituito, in identico testo, dall’art. 574 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297): il danneggiato può fare causa allo Stato per un fatto che riguarda astrattamente la responsabilità dell’insegnante, ossia per un fatto che si verifichi “in connessione a comportamenti degli alunni” e “nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”.
L’articolo Responsabilità per danni all’alunno, quando docenti, dirigenti o ATA devono risarcire sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.
La responsabilità “patrimoniale” della scuola e del docente nei confronti di eventuali danneggiati è regolata dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (sostituito, in identico testo, dall’art. 574 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297): il danneggiato può fare causa allo Stato per un fatto che riguarda astrattamente la responsabilità dell’insegnante, ossia per un fatto che si verifichi “in connessione a comportamenti degli alunni” e “nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”.
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