Il docente, che ha presentato domanda di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023, può presentare domanda di riammissione in servizio?
L’istituto della riammissione in servizio del personale cessato dallo stesso per dimissioni o per collocamento a riposo è previsto dall’articolo 132 del DPR n. 3/1957.
Le disposizioni del citato DPR sono state poi riprese dall’articolo 516 del D.lgs. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). Al suddetto DPR n. 3/1957, inoltre, rinvia l’articolo 146 del CCNL scuola 2007, tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, a breve, sarà riscritto per la parte normativa, dopo l’accordo sulla parte economica.
Ai sensi della succitata normativa e delle circolari ministeriali n. 194/1990 e n. 155/1991, il personale docente, educativo e ATA, che intende rientrare in servizio, deve presentare apposita istanza, entro il 15 gennaio, all’USR della Regione ove è ubicata la provincia scelta e al dirigente dell’USP di tale provincia. I dirigenti scolastici, invece, presentano l’istanza soltanto alla Direzione Scolastica Regionale scelta. Nel caso di accettazione della domanda, l’interessato sarà riammesso in servizio l’anno scolastico successivo alla data del provvedimento.
Approfondisci leggendo Riammissione in servizio docenti in pensione, domande entro il 15 gennaio. Chi assegna la sede e quando
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Ho 62 anni e insegno Scienze Motorie presso un’Istituto d’Istruzione Superiore. Maturando più di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2023, ho chiesto di essere collocato in pensione anticipata con cessazione del servizio dal 1° settembre 2023. Mi sento, tuttavia, ancora necessario alla mia scuola, per portare avanti la sezione ad indirizzo sportivo, e mi farebbe piacere poter continuare ancora per un paio d’anni a dare il mio contributo. Ho visto il vostro articolo sulla possibilità di inoltrare domanda di riammissione in servizio entro il 15 Gennaio ma vorrei porvi le seguenti domande:
- La richiesta di riammissione può essere presentata entro il 15 gennaio 2023 solo da coloro che hanno già cessato il servizio o anche da chi, come me, lo cesserà dal 1 settembre 2023?
- La riammissione in servizio può essere richiesta anche per un orario part-time (nel caso qual è il minimo di ore?)?
- E’ possibile richiedere la riammissione in servizio vincolando la richiesta esclusivamente all’assegnazione all’Istituto di precedente titolarità?
D1. La richiesta di riammissione può essere presentata entro il 15 gennaio 2023 solo da coloro che hanno già cessato il servizio o anche da chi, come me, lo cesserà dal 1 settembre 2023?
R1. Il succitato DPR n. 3/57, cui rinvia il primo comma dell’articolo 516 del D.lgs. 297/94, recita quanto segue: L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione.
Dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe che la domanda possa essere presentata dai soli docenti già cessati dal servizio e non da coloro i quali siano ancora in servizio, sebbene non lo saranno più successivamente (nel nostro caso dal 1° settembre 2023). A ciò aggiungiamo che la presentazione della domanda di cessazione dal servizio non dà certezza del pensionamento, in quanto in fase di accertamento potrebbe riscontrarsi la mancanza dei requisiti richiesti, tanto che nella domanda di cessazione, come leggiamo nell’annuale nota sui pensionamenti, l’interessato deve dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Tuttavia, la Funzione Pubblica, chiamata ad esprimersi su un’eventuale revoca delle dimissioni volontarie presentate da un impiegato comunale, ha così affermato: Quanto sopra premesso, sempre in un’ottica generale, a parere dello Scrivente il dipendente che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all’amministrazione la valutazione circa l’accoglimento o meno della richiesta.
Dunque, secondo la FP, è possibile presentare domanda di riammissione in servizio, dopo aver presentato istanza di dimissioni volontarie e di pensionamento (nel rispetto del periodo dei previsti 6 mesi di preavviso e quindi senza ancora essere cessato dal servizio). Consigliamo al nostro lettore di informarsi con l’USR/USP di riferimento.
D2. La riammissione in servizio può essere richiesta anche per un orario part-time (nel caso qual è il minimo di ore?)?
R2. Nelle disposizioni normative sopra riportate non è indicato che si possa chiedere di essere riammesso in part-time. Anzi, se l’istanza viene accettata, leggiamo nel comma 3 dell’art. 516 del D.lgs. 297/94, il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di servizio.
D3. E’ possibile richiedere la riammissione in servizio vincolando la richiesta esclusivamente all’assegnazione all’Istituto di precedente titolarità?
R3. Sì, è possibile, indicando nella domanda la sola scuola di precedente titolarità ed esprimendo il proprio diniego ad accettare un’assegnazione di sede d’ufficio.
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