La Regione Puglia con nota del 29 settembre chiarisce in merito alla necessità di presentare i certificati medici per la riammissione degli alunni a scuola al
termine del periodo di malattia dopo la fine dello stato di emergenza il 31 marzo.
In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid19, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, ricorda la Regione Puglia.
Per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono quindi richiesti certificati medici.
In virtù di quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la previsione di cui all’art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) certificati da presentare in altre regioni.
Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva “è inutile, poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione” scrive la Regione.
, 2022-10-03 19:22:00, La Regione Puglia con nota del 29 settembre chiarisce in merito alla necessità di presentare i certificati medici per la riammissione degli alunni a scuola al
termine del periodo di malattia dopo la fine dello stato di emergenza il 31 marzo.
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