La riforma del reclutamento e della formazione docenti, introdotta dal DL 36, convertito nella legge 79, ha posto le basi per quelle che saranno le nuove procedure che regolamenteranno l’ingresso alla professione docente. Ma sono ancora molti i dettagli attesi, che dovranno essere messi a sistema grazie a un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che dovrà essere approvato entro il 31 luglio.
LEGGE 79/2022 IN G.U.
Cosa conterrà il Dpcm?
Il Dpcm definirà:
- i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
- La percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale.
- Le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti (oltre ai 24 Cfu) eventualmente maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
- Gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, mettendo a punto il cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le sue modalità di verifica.
- Le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata.
- Gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti al percorso e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor.
- I costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e di svolgimento delle relative prove finali finalizzate all’abilitazione docenti.
- Gli oneri relativi all’acquisizione dei 30 Cfu che compongono il percorso di formazione inziale per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
- I contenuti dell’offerta formativa relativa ai 30 Cfu; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso comprendente la prova scritta e la lezione simulata; e la composizione della commissione.
- L’eventualità che l’accesso al concorso, fino al 31 dicembre 2024, possa essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
, 2022-07-05 08:21:00, La riforma del reclutamento e della formazione docenti, introdotta dal DL 36, convertito nella legge 79, ha posto le basi per quelle che saranno le nuove procedure che regolamenteranno l’ingresso alla professione docente. Ma sono ancora molti i dettagli attesi, che dovranno essere messi a sistema grazie a un Decreto del presidente del Consiglio dei […]
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