Ci scrive un genitore, molto perplesso, su quanto accaduto nella scuola del figlio. Quest’ultimo si è assentato per malattia il giorno del compito in classe, presentando regolare certificato medico al rientro in classe. Una volta giunto a scuola scopre che ad assentarsi questa volta è il docente. Risultato: rischio di vedersi attribuito nel documento di valutazione un “Non classificato”. Da precisare che l’insegnante in questione è stato nominato da GPS a novembre e che quindi tra assenze giustificate di entrambi i diretti interessati e le Vacanze di Natale, si è arrivati a tale situazione corrispondente alla mancanza di elementi di valutazione. Di chi sono le responsabilità? Del docente? Dello studente? Del sistema scolastico? Quali le soluzioni? Chiarimenti.
Valutazione – Definizione
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i processi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi:
- acquisizione e trasmissione dei contenuti disciplinari – sapere
- capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti – saper fare
- capacità di interagire e tradurre le conoscenze e abilità in comportamenti da adottare nella vita di tutti i giorni – saper essere
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”. [Art. 1 del D.Lgs n. 62/2017]
Le fasi della Valutazione
Per la valutazione si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:
- la valutazione iniziale o diagnostica, interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso…);
- la valutazione intermedia o formativa, volta ad accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, ad adeguare la programmazione, a promuovere eventuali azioni di recupero, a modificare, all’occorrenza, tempi e modalità, a informare tempestivamente l’alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni;
- la valutazione finale o sommativa, intesa a rilevare l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno, sintetizzata nei documenti di valutazione infra quadrimestrali, quadrimestrali e annuali.
Verifica e Valutazione – Differenze
La verifica è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi; a titolo esemplificativo:
- test
- prove strutturate
- saggi
- elaborazione di testi
- questionari
- prove pratiche
- interrogazioni
- osservazioni.
Nel momento della verifica, i docenti raccolgono dati, misurano determinati fenomeni di apprendimento, registrano dei comportamenti. Una volta raccolto un numero sufficiente di dati, raffrontano ed interpretano i risultati in base a dei criteri. Soltanto a questo punto potrà essere espresso un giudizio, ovvero la valutazione vera e propria.
La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l’interpretazione del loro significato.
Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto anche dell’andamento dell’apprendimento in relazione a progressi, ristagni, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche.
I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.
Criteri di valutazione stabiliti dal collegio docenti – Quando scrutinare con “Non Classificato”
La valutazione all’interno della singola istituzione scolastica deve essere coerente:
- con il piano triennale dell’offerta formativa;
- con la personalizzazione dei percorsi di apprendimento in base ai tempi di comprensione degli studenti;
- con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.
Il numero, tipologie di verifiche e le modalità valutative cui sottoporre gli studenti rientrano nell’ambito dei “Criteri di Valutazione” fissati dalle Istituzioni scolastiche, nello specifico dal Collegio docenti. Articolazioni di quest’ultimo sono i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari i quali stabiliscono, per ogni disciplina, i suddetti criteri – ed annesse griglie di valutazione -, concordati tra i vari docenti componenti. Spetta ai Consigli di classe e ai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, la valutazione periodica e finale degli alunni in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.
Criteri per attribuire il “Non Classificato”
Dalle consultazioni che abbiamo effettuato con decine di Docenti e Dirigenti ed analizzando numerosi documenti contenenti i criteri di valutazione dai siti web delle Istituzioni scolastiche il Non Classificato viene attribuito al verificarsi delle seguenti condizioni:
- l’alunno deve essere risultato sempre fisicamente assente e dunque privo di qualunque valutazione, anche isolata;
- la scuola deve aver attivato tutte le strategie possibili per riuscire a classificare l’alunno;
- il docente deve far riportare a verbale tale giudizio – N.C. – durante lo scrutinio e produrre motivazione per iscritto al Dirigente scolastico;
- come anticipato prima, i Docenti ed il Consiglio di classe in sede di valutazione devono attenersi ai criteri di verifica e valutazione stabiliti dal Collegio docenti.
Nonostante quanto appena evidenziato ribadiamo che il tutto è disciplinato e declinato nell’ambito dell’Autonomia di ogni singola istituzione scolastica che attraverso il Collegio Docenti fissa i Criteri di valutazione. D’altronde le ultime indicazioni sugli scrutini da parte del Legislatore risalgono a decine di anni fa con l’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001.
Docente nominato a Novembre non ha elementi di valutazione in prossimità della fine del quadrimestre a causa anche di assenze proprie e dello studente. Legittimo scrutinare con “Non classificato”?
Assolutamente no. Da quanto descritto sopra vi sono alcuni criteri di attribuzione del “Non Classificato” non rispettati e cioè:
- L’alunno non è risultato sempre fisicamente assente ma solo nei giorni in cui era prevista l’interrogazione/verifica/compito in classe, a causa di malattia, dunque una giustificazione, tra l’altro, seria e motivata;
- Non sono state, probabilmente, attivate da parte del sistema scuola e soprattutto del docente in questione le strategie possibili per riuscire a classificare l’alunno.
Allora come risolvere una situazione di questo tipo?
Il Regio Decreto n. 653/1925 ancora vigente dispone:
“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.”
La Legge parla di un congruo numero di verifiche quindi occorrerebbero almeno, per quadrimestre, 2/3 interrogazioni, compiti, prove etc; il numero di quest’ultime è declinato all’interno del documento approvato dal Collegio docenti contenente i criteri di valutazione*. Nel nostro caso, in presenza di situazioni eccezionali [nomina del supplente a novembre, assenze giustificate del docente e dello studente] riteniamo che anche una sola interrogazione o verifica scritta possa, all’interno di un contesto strategico-valutativo più ampio noto come percorso di apprendimento, far sì che lo studente venga valutato regolarmente; fermo restando, ribadiamo, che anche in mancanza di verifica o interrogazione suppletive non è possibile scrutinare “non classificato” in base a quanto già asserito sopra.
Quindi fino all’ultimo giorno precedente lo scrutinio, il docente avrà cura di programmare ed effettuare una verifica suppletiva anche tramite gli strumenti messi a disposizione dall’autonomia delle istituzioni scolastiche quindi alla flessibilità dell’organizzazione oraria nelle classi. Potrà, durante le sue ore di lezione, far svolgere la prova o in casi estremi, all’avvicinarsi dello scrutinio, chiedere ai colleghi di classe che lo studente sia a disposizione per la prova anche oltre le ore della disciplina interessata. Il tutto sarà poi messo a verbale al momento della valutazione collegiale.
*Sarebbe auspicabile che tutti i collegi docenti descrivano e deliberino un paragrafo specifico all’interno del documento contenente i criteri di valutazione che metta in risalto la questione del recupero delle verifiche, interrogazioni in caso di assenze serie e motivate da parte degli studenti.
Ricordiamo anche che non è legittimo valutare con una insufficienza l’alunno assente in occasione del compito in classe o interrogazione
Non esiste una norma specifica – tranne in linea più generale quella descritta dopo a seguire – che declini la questione del recupero di un’interrogazione o compito in classe non svolto per assenza. Sta alla saggezza del docente, l’impegno e volontà dello studente e le ampie possibilità di flessibilità garantite dall’autonomia didattico-organizzativa dell’istituzione scolastica, trovare una soluzione. Le colpe del sistema Italia [mancanza di docenti ad anno ampiamente inoltrato, soprattutto nelle aree settentrionali del Paese, a causa di stipendi poco adeguati, di una professione poco riconosciuta a livello sociale, algoritmi GPS non sempre funzionanti nella maniera più appropriata] non possono e non devono ricadere sugli studenti che hanno diritto ad una valutazione trasparente.
Inoltre rischia di incorrere in falso in atto pubblico il docente che inserisce nel registro una votazione per una specifica verifica che materialmente non viene effettuata dall’alunno in quanto assente. L’insegnante deve stabilire una data per il recupero, ai sensi del DPR 24 Giugno 1998 n.249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” che all’articolo 2 elenca tutti i diritti degli studenti tra cui:
“La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica”