La questione in commento riguarda il diritto al punteggio per il servizio effettivamente reso dal supplente nell’ambito di un contratto di supplenza che risulti nullo per degli errori nella valutazione del punteggio e quindi, se il servizio prestato in una supplenza nulla (per colpa non attribuibile al supplente) possa dar luogo all’acquisizione di punteggi per l’inserimento in graduatoria valido anche per le successive supplenze. Si pronuncia la Corte d’Appello di Roma con sentenza 3834/22 .
La supplenza attribuita con punteggio errato
È pacifico, per i giudici, che la supplenza acquisita con punteggio non spettante sia nulla, che non viene attribuito il punteggio per errore inizialmente attribuito e che sono dovute la retribuzione e la contribuzione per il servizio prestato ai sensi dell’art.2126 c.c. E’ invece controverso, come si legge nel caso in questione, se il periodo di lavoro prestato in base al contratto a tempo determinato nullo possa valere come servizio espletato ai fini dell’acquisizione del punteggio per la posizione futura in graduatoria.
Il “servizio reso” in base a supplenza nulla per errore non imputabile all’insegnante può servire ai fini del punteggio?
Sotto questo aspetto, rileva la corte romana, il legislatore della legge n.124 del 1999 ha delegato al ministero di stabilire con decreto il regolamento per la disciplina delle supplenze, compresa quindi la determinazione dei requisiti e dei punteggi. Per stabilire pertanto, quale sia il punteggio valido per l’inserimento e posizione in graduatoria, occorre far riferimento ai d.m. emessi dal ministero. Nello specifico il d.m.640/17 applicabile ratione temporis si riferisce al “servizio prestato” (allegato 2, punto b, sui punteggi), espressione che fa riferimento esclusivamente ad un servizio che sia stato effettivamente reso. Dunque, ci si deve rimettere alla regolamentazione ministeriale.
Il docente non è tenuto ad auto attribuirsi il punteggio
Deve altresì rilevarsi che nel predisporre la domanda il supplente non è tenuto ad auto-attribuirsi il punteggio la cui valutazione spetta al solo dirigente dell’istituto scolastico c.d. capofila (ed al controllo dei successivi dirigenti degli istituti destinatari della supplenza), ed ha solo la mera opportunità di indicarli: infatti, la sig.ra ha compilato la sezione H relativa alla “valutazione titoli” che però è specificatamente indicata nella domanda come “sezione non obbligatoria”. L’unico strumento previsto dal decreto ministeriale, rileva la Corte, per il sindacato da parte del supplente dei punteggi attribuiti è il “reclamo” previsto all’art.9 del d.m. proponibile “avverso i casi di l’esclusione o nullità, nonchè avverso le graduatorie” e quindi, secondo la ratio della norma, quando l’aspirante supplente denunci una situazione accertata sfavorevole.
Il principio di affidamento
Deve inoltre tenersi conto del più generale principio secondo il quale “il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l’affidamento e l’attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost”. La P.A , specificano i giudici, è gravata dell’obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall’art. 38 Cost.
Dunque se l’errore è commesso dalla PA e non è imputabile al personale scolastico, questo non può pagarne le conseguenze qualora abbia fatto affidamento su quell’errore, se è pacifico però che dall’errore possa derivare la nullità del contratto di lavoro, qualora non spettante, lo stesso discorso non può sostenersi per il punteggio, che andrebbe riconosciuto, come sostenuto da diverse sentenze nel corso degli anni. Ricordiamo a tal proposito, a livello orientativo che l’Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021 ha rilevato che “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.